31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/28


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 — Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-459/07) (1)

(Dumping - Importazione di lampade fluorescenti compatte integrali (CFL-i)originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan, e delle Filippine - Scadenza delle misure antidumping - Riesame - Prodotti simili - Dati utilizzati per la determinazione del pregiudizio - Paesi analoghi - Interesse della Comunità - Articolo 4, paragrafo 1, e articolo5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (diventati articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009) - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa)

2013/C 252/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (Hangzhou (Cina) (rappresentanti: M. Gambardella e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente da J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, poi da Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti); e Osram GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: R. Bierwagen, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e da Osram GmbH.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.