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28.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 25/46 |
Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 — Deutsche Post/Commissione
(Causa T-421/07) (1)
(Aiuti di Stato - Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG - Decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE - Assenza di decisione definitiva precedente - Irricevibilità)
(2012/C 25/87)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan e B. Martenczuk, poi B. Martenczuk e D. Grespan, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio); e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: T. Ottervanger e E. Henny, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 12 settembre 2007, di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, [CE] per quanto riguarda l’aiuto di Stato accordato dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post AG [aiuto C 36/07 (ex NN 25/07)]
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
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2) |
La Deutsche Post AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
L’UPS Europe NV/SA e l’UPS Deutschland Inc. & Co. OHG sopporteranno le proprie spese. |