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14.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/36 |
Sentenza del Tribunale 6 luglio 2010 — Aer Lingus Group/Commissione
(Causa T-411/07) (1)
(Concorrenza - Concentrazioni - Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune - Nozione di concentrazione - Cessione di tutte le azioni acquisite in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione - Rifiuto di ordinare misure opportune - Incompetenza della Commissione)
2010/C 221/56
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aer Lingus Group plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente A. Burnside, solicitor, e avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels, successivamente A. Burnside e B. van de Walle de Ghelcke)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Ryanair Holdings plc (Dublino) (rappresentanti: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy, D. Hull, solicitors, e avv. G. Berrisch)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C(2007) 4600, con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di avviare un procedimento a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), nonché di adottare misure provvisorie ai sensi dell’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Aer Lingus Group plc sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Ryanair Holdings plc, comprese quelle inerenti al procedimento d’urgenza. |