7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/15


Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Lettonia/Commissione

(Causa T-369/07) (1)

(Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Lettonia per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012 - Termine di tre mesi - Art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87)

2011/C 139/29

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente E. Balode Buraka e K. Bārdiņa, successivamente L. Ostrovska e, infine, Ostrovska e K. Drēviņa, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, E. Kalnins e I. Rubene, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, agente); Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston Cross, successivamente S. Behzadi Spencer, I. Rao e F. Penlington, agenti, assistiti da J. Maurici, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 2007, C(2007) 3409, riguardante la modifica del piano nazionale di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Lettonia per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 13 luglio 2007, C(2007) 3409, riguardante la modifica del piano nazionale di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Lettonia per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Lettonia.

3)

La Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.