7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 gennaio 2009 — Commissione/Rednap

(Causa T-352/07) (1)

(Clausola compromissoria - Contratti conclusi nell'ambito del quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione - Progetti Rise ed Healthline - Mancata conformità alle stipulazioni contrattuali di una parte delle spese dichiarate - Rimborso di una parte degli anticipi versati - Procedimento in contumacia)

(2009/C 55/43)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Enegren, agenti)

Convenuta: Rednap AB (Malmö, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE per ottenere il rimborso di una parte degli anticipi versati dalla Comunità nel contesto dei contratti DE 3010 (DE) Rise e HC 4007 (HC) Healthline, nonché il pagamento degli interessi moratori

Dispositivo

1)

La Rednap AB è condannata a rimborsare alla Commissione la somma di 334 375,49 EUR.

2)

La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di 219 125,22 EUR a partire dal 1o giugno 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che tale tasso possa, a partire dal 1o agosto 2007, eccedere l'11,75 % annuo.

3)

La Rednap è condannata a versare alla Commissione interessi moratori sulla somma di 115 250,27 EUR a partire dal 31 maggio 2002 al tasso legale fissato dal diritto ellenico e fino al saldo completo del debito, senza che detto tasso possa, a partire dal 1o agosto 2007, eccedere l'11,75 % annuo.

4)

La Rednap è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.10.2007.