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7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/59 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Estonia/Commissione
(Causa T-263/07) (1)
(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per l’Estonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione - Parità di trattamento - Artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87»)
2009/C 267/102
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e T. Tamme, avvocati)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente); e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová, agenti)
Interenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross, successivamente L. Seeboruth, ed infine S. Ossowski, agenti, assistiti da J. Maurici, barrister)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata. |
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2) |
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Estonia. |
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3) |
La Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
(1) GU C 223 del 22.9.2007 (Corrigendum C 247 del 20.10.2007).