6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/24 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Spagna/Commissione
(Cause riunite T-156/07 e T-232/07) (1)
(Regime linguistico - Avviso di bandi di concorso generali per la selezione di amministratori - Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali - Modifiche - Regolamento n. 1 - Artt. 27, 28 e art. 29, n. 1, dello statuto - Art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III dello statuto - Obbligo di motivazione - Principio di non discriminazione)
2010/C 301/37
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: causa T-156/07, F. Díez Moreno e, causa T-232/07, F. Díez Moreno e N. Díaz Abad, abogados del Estado)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, L. Escobar Guerrero e H. Krämer, in seguito J. Currall, H. Krämer e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente) (cause riunite T-156/07 e T-232/07); e Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Vodina e M. Michelogiannaki, agenti) (causa T-156/07)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, dell’avviso di concorso generale EPSO/AD/94/07, diretto alla costituzione di un elenco di nomina di amministratori (AD 5) nell’ambito dell’informazione, della comunicazione e dei mezzi di comunicazione (GU C 45 A, 2007, pag. 3), e, dall’altro, dell’avviso di concorso generale EPSO/AD/95/07, diretto alla costituzione di un elenco di nomina di amministratori (AD 5) nell’ambito dell’informazione (biblioteca/documentazione) (GU 2007 C 103 A, pag. 7)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea. |
3) |
La Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese. |