6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 313/31 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 2008 — Aventis Pharma/UAMI — Nycomed (Prazol)
(Causa T-95/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL - Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2008/C 313/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aventis Pharma SA (Antony, Francia) (rappresentante: avv. R. Gilbey)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: inizialmente S. Laitinen, in seguito Ó. Mondéjar Ortuño, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Nycomed GmbH, in precedenza Altana Pharma AG (Costanza, Germania) (rappresentante: avv. A. Ferchland)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata. |
2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA. |
3) |
La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese. |