Cause riunite C-512/07 P(R) e C-15/08 P(R)

Achille Occhetto

e

Parlamento europeo

contro

Beniamino Donnici

«Impugnazione — Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Deputati del Parlamento europeo — Verifica dei poteri — Proclamazione di un deputato derivante dalla rinuncia di candidati che figurano sullo stesso elenco — Verifica della validità della rinuncia — Decisione del Parlamento europeo che dichiara non valido il mandato di un candidato proclamato deputato»

Ordinanza del Presidente della Corte 13 gennaio 2009   I ‐ 6

Massime dell’ordinanza

  1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo

    (Art. 225 CE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, art. 12; Statuto della Corte di giustizia, art. 57, secondo comma; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 3, n. 3)

  2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo

    (Art. 225 CE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, art. 6; Statuto della Corte di giustizia, art. 57, secondo comma; regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 3, n. 5, e 4, nn. 3 e 9)

  3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo

    (Art. 225 CE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, art. 12; Statuto della Corte di giustizia, art. 57, secondo comma)

  4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione di un atto del Parlamento europeo che invalida il mandato di uno dei suoi membri per difetto di poteri

    (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

  5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione di un atto del Parlamento europeo che invalida il mandato di uno dei suoi membri per difetto di poteri

    (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

  1.  Il giudice del procedimento sommario non commette alcun errore manifesto di diritto per quanto riguarda la portata dei poteri di cui dispone il Parlamento europeo in forza dell’art. 12 dell’atto del 1976, relativo all’elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, come modificato e rinumerato con la decisione 2002/772, qualora interpreti l’espressione «prendere atto», che figura in detto articolo, come indicante la totale mancanza di potere discrezionale del Parlamento in materia di risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri.

    Infatti, il suddetto articolo stabilisce esplicitamente che il Parlamento, da un lato, deve «prende[re] atto» dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e, dall’altro, può decidere sulle eventuali contestazioni unicamente «in base alle disposizioni [di tale] atto» e «fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia». Ne consegue che il testo di detto art. 12 appare deporre prima facie in favore di un’interpretazione restrittiva del medesimo. Inoltre, per quanto attiene alla verifica dei poteri dei membri del Parlamento, l’art. 12 dell’atto del 1976 e l’art. 3, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo conferiscono a quest’ultimo il potere di decidere in merito alla validità del mandato di ciascuno dei suoi membri neoeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate sulla scorta delle disposizioni dell’atto del 1976, ma, rispettivamente, «fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia» e «eccettuate [le contestazioni] fondate sulle leggi elettorali nazionali». Ora, tali esclusioni costituiscono altresì chiare indicazioni del fatto che il Parlamento non è competente in via generale a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure elettorali nazionali alla luce del diritto comunitario.

    (v. punti 30-32, 35)

  2.  Un’ordinanza di provvedimenti urgenti non è viziata da un errore manifesto di diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976, relativo all’elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, come modificato e rinumerato con la decisione 2002/772, qualora stabilisca che sono contemplati da detto articolo solo i membri del Parlamento europeo.

    A tale riguardo, il tenore letterale del citato art. 6, da un lato, riguarda espressamente i «membri del Parlamento europeo» e, dall’altro, menziona la prerogativa di voto dei detti membri, prerogativa che, per sua stessa natura, non può essere associata allo status di candidato proclamato ufficialmente nella graduatoria postelettorale. Se è vero che, come regola generale, l’interpretazione di una disposizione del diritto comunitario non può essere rigidamente vincolata alla sua formulazione, senza alcun riguardo al suo contesto e alla sua finalità, è altrettanto vero che detto articolo non può di per sé fondare una competenza generale del Parlamento a valutare la legittimità delle procedure elettorali degli Stati membri alla luce dell’insieme dei principi sui cui tale articolo sarebbe asseritamente fondato, e segnatamente quelli contemplati all’art. 3 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Inoltre, conformemente al principio di gerarchia delle norme, una disposizione del regolamento interno del Parlamento europeo, come quelle di cui ai suoi artt. 3, n. 5, e 4, nn. 3 e 9, non può consentire di derogare alle disposizioni dell’atto del 1976. Infatti, detto regolamento è un atto di organizzazione interna che non può istituire a favore del Parlamento competenze che non sono espressamente riconosciute da un atto normativo, nella fattispecie dall’atto del 1976. Di conseguenza, quantomeno nell’ambito di un esame relativo al fumus boni iuris, sono piuttosto le disposizioni di tale regolamento interno che dovrebbero essere interpretate alla luce della lettera e della ratio delle disposizioni dell’atto del 1976, e non il contrario.

    (v. punti 40-43, 45-46)

  3.  Un’interpretazione secondo cui l’art. 12 dell’atto del 1976, relativo all’elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, come modificato e rinumerato con la decisione 2002/772, non prevede una ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali ed il Parlamento, nonché l’esercizio di tali competenze nell’ambito di procedure distinte, bensì un unico processo decisionale al quale partecipano tanto il Parlamento quanto le autorità nazionali, non appare prima facie conforme alla suddetta disposizione. Infatti, quando un atto nazionale si inserisce nell’ambito di un iter decisionale comunitario e, per la ripartizione delle competenze effettuata nella materia considerata, vincola l’organo decisionale comunitario e determina pertanto i termini dell’emananda decisione comunitaria, le eventuali irregolarità di detto atto nazionale non possono in alcun caso incidere sulla validità della decisione dell’organo comunitario. Questo insegnamento è pertinente per interpretare la ripartizione delle competenze quale risulta dall’art. 12 dell’atto del 1976.

    Conseguentemente, non è viziata da un errore manifesto né di diritto né di motivazione un’ordinanza di provvedimenti urgenti la quale affermi che le irregolarità che eventualmente colpiscono la decisione di un ufficio elettorale nazionale recante proclamazione un candidato membro del Parlamento non hanno incidenza sulla decisione del Parlamento relativa alla verifica dei poteri di detto membro.

    (v. punti 50-51, 53-54)

  4.  La finalità del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per raggiungere questo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Di conseguenza, per valutare l’urgenza della sospensione dell’esecuzione di un atto del Parlamento europeo che invalida il mandato di uno dei suoi membri per difetto di poteri, il giudice del procedimento sommario è tenuto a prendere in considerazione i soli interessi del richiedente, e segnatamente la sussistenza del rischio che sia causato un danno grave ed irreparabile a tali interessi, senza considerare altri elementi aventi carattere generale come, nella fattispecie, la continuità della rappresentanza politica, elementi che potrebbero eventualmente essere presi in considerazione solo nell’ambito della ponderazione degli interessi in causa.

    (v. punti 57-58)

  5.  Nell’ambito di un procedimento sommario diretto a ottenere la sospensione dell’esecuzione di un atto del Parlamento europeo che invalida il mandato di uno dei suoi membri per difetto di poteri, qualora il giudice del procedimento sommario giunga alla conclusione che sussiste una parità tra i rispettivi interessi specifici e immediati di detto membro e del suo sostituto, egli prende in considerazione gli interessi più generali che, in circostanze siffatte, rivestono un’importanza particolare, come quello dello Stato membro interessato a vedere la propria normativa in materia elettorale rispettata dal Parlamento ed a vedere insediati al Parlamento i deputati eletti secondo le proprie procedure elettorali e proclamati da uno dei propri organi giurisdizionali più elevati, e quello del Parlamento alla conferma delle proprie decisioni, alla propria legittimazione politica e al proprio interesse a vedere insediato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. È solo dopo aver constatato la parità tra gli interessi contrapposti, tanto specifici quanto generali, che il giudice del procedimento sommario prende in considerazione il carattere valido dei motivi dedotti per ammettere un fumus boni iuris.

    (v. punti 66-67, 70)