Cause riunite C-439/07 e C-499/07
Belgische Staat
contro
KBC Bank NV
e
Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV
contro
Belgische Staat
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hof van beroep te Brussel e dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Artt. 43 CE e 56 CE — Direttiva 90/435/CEE — Art. 4, n. 1 — Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti — Deduzione dell’importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società madre unicamente in quanto quest’ultima ha realizzato utili imponibili»
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 4 giugno 2009 I ‐ 4414
Massime dell’ordinanza
Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 90/435 – Prevenzione della doppia imposizione economica
(Direttiva del Consiglio 90/435, art. 4, n. 1, primo trattino)
Ravvicinamento delle legislazioni – Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 90/435 – Prevenzione della doppia imposizione economica
(Direttiva del Consiglio 90/435, art. 4, nn. 1, primo trattino, e 2)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Interpretazione richiesta a motivo dell’applicabilità, alle situazioni puramente interne, delle disposizioni di una direttiva trasposte nel diritto nazionale
(Art. 234 CE)
Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato
(Artt. 56, n. 1, CE, 57 CE, 58 CE)
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società
(Art. 43 CE)
L’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro la quale, ai fini dell’esenzione dei dividendi distribuiti ad una società madre stabilita in questo Stato da una società figlia con sede in un altro Stato membro, prevede che detti dividendi siano inclusi nella base imponibile della società madre e poi dedotti dalla stessa sino a concorrenza del 95% nella misura in cui, per il periodo d’imposta considerato, sussiste un saldo attivo dopo la deduzione degli altri utili esentati, e la quale comporta che:
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la società madre è sottoposta ad imposizione in un periodo d’imposta successivo per quanto riguarda la distribuzione degli utili ricevuti ove essa non ha realizzato utili imponibili, o ha realizzato utili imponibili insufficienti nel corso del periodo imponibile in cui tali utili sono stati distribuiti, o che |
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le perdite di tale periodo imponibile vengono compensate con le distribuzioni di utili e non sono trasferibili ad un periodo d’imposta successivo sino a concorrenza dell’importo di tali distribuzioni. |
(v. punto 44, dispositivo 1)
L’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, dev’essere interpretato nel senso che esso non obbliga gli Stati membri a consentire che gli utili distribuiti alla società madre stabilita in tale Stato dalla sua società figlia con sede in un altro Stato membro siano integralmente deducibili dall’importo degli utili del periodo d’imposta della società madre e che la perdita che ne deriva sia trasferibile ad un periodo d’imposta successivo. Spetta agli Stati membri determinare, tenuto conto delle necessità del loro ordinamento giuridico interno e della facoltà di cui al detto art. 4, n. 2, le modalità per conseguire il risultato prescritto dal n. 1, primo trattino, dello stesso articolo.
Tuttavia, qualora uno Stato membro abbia optato per il sistema dell’esenzione di cui all’art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435 e qualora, in linea di principio, la normativa di detto Stato membro consenta di trasferire le perdite a periodi d’imposta successivi, detta disposizione osta ad una normativa di uno Stato membro che produca l’effetto di ridurre le perdite della società madre che possono beneficiare di un tale trasferimento sino a concorrenza dell’importo dei dividendi percepiti.
(v. punti 53-54, dispositivo 2)
Quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, solo il giudice nazionale è competente, nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte prevista dall’art. 234 CE, a pronunciarsi sulla portata esatta di tale rinvio al diritto comunitario, dato che la presa in considerazione dei limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione di tale diritto a situazioni puramente interne rientra nella sfera del diritto dello Stato membro interessato e, di conseguenza, nella competenza esclusiva dei giudici di quest’ultimo.
(v. punto 60, dispositivo 3)
Nel caso in cui, in forza di una normativa nazionale di uno Stato membro, i dividendi provenienti da una società stabilita in uno Stato terzo siano trattati in modo meno favorevole di quelli provenienti da una società che ha sede in detto Stato membro, spetta al giudice nazionale, tenuto conto sia dell’oggetto della normativa nazionale sia dei fatti della controversia di cui è adito, accertare se sia applicabile l’art. 56 CE e, eventualmente, se esso osti a detto trattamento differenziato.
A tal proposito, per determinare i limiti entro i quali gli Stati membri sono autorizzati ad applicare talune misure restrittive relative ai movimenti di capitali, occorre necessariamente tenere conto della circostanza che i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti si svolgono in un contesto giuridico diverso da quelli che hanno luogo in seno alla Comunità europea. Così, in ragione del grado di integrazione giuridica esistente tra gli Stati membri della Comunità, in particolare dell’esistenza di atti legislativi comunitari in favore della cooperazione tra autorità fiscali nazionali, quali la direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, l’assoggettamento ad imposta da parte di uno Stato membro di attività economiche con aspetti transfrontalieri situate in seno alla Comunità non è sempre paragonabile a quello di attività economiche relative a relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi. Non si può neanche escludere che uno Stato membro possa dimostrare che una limitazione dei movimenti di capitali a destinazione di paesi terzi o in provenienza da essi sia giustificata da un determinato motivo in circostanze in cui tale motivo non potrebbe costituire una giustificazione valida per una restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri.
(v. punti 72-74 e dispositivo 4)
L’art. 43 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale una società madre stabilita in uno Stato membro, che percepisca utili distribuiti dalla sua società figlia avente sede in un altro Stato membro, può dedurli dai propri redditi imponibili solo sino a concorrenza dell’importo degli utili realizzati nel periodo d’imposta in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili, mentre sarebbe possibile un’esenzione totale di questi ultimi ove siffatta società avesse istituito un centro d’attività stabile in tale altro Stato membro, a condizione che gli utili provenienti dalle entità istituite in un altro Stato membro non siano soggetti ad un trattamento discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle entità nazionali comparabili.
Infatti, in merito agli obblighi in capo allo Stato membro d’origine, l’autonomia fiscale di cui godono gli Stati membri allo stato attuale del diritto comunitario implica che essi sono liberi di determinare i presupposti ed il livello di imposizione delle diverse forme di centri di attività delle società nazionali operanti all’estero, purché sia accordato loro un trattamento che non sia discriminatorio rispetto ai centri di attività nazionali comparabili.
(v. punti 80, 82, dispositivo 5)