Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 19 febbraio 2008 – Tokai Europe / Commissione

(causa C‑262/07 P)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 384/2004 – Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata – Persona non individualmente interessata – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1.                     Procedura – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111-114) (v. punti 24-28)

2.                     Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 119) (v. punti 30-32)

Oggetto

Impugnazione dell’Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 19 marzo 2007, causa T-183/04, Tokai Europe/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso volto all’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 2004, n. 384, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 64, pag. 21) – Esigenza di essere individualmente interessati dal regolamento impugnato – Diritto di essere sentiti

Dispositivo

 

L’impugnazione è respinta.

 

La Tokai Europe GmbH è condannata alle spese.