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8.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 64/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 27 dicembre 2007 — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius
(Causa C-567/07)
(2008/C 64/36)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Minister van Vroom, Wijken en Integratie
Convenuta: Woningstichting Sint Servatius
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se si configuri una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'art. 56 del Trattato CE, ove, senza autorizzazione preventiva del ministro, non possano essere svolte attività trasfrontaliere da parte di un'impresa che è autorizzata ai sensi di legge a promuovere gli interessi dell'edilizia popolare nei Paesi Bassi, che a tal fine può fare ricorso a fondi pubblici, che ai sensi di legge può operare solo in tale interesse e che in linea di principio ha la sua area di operatività all'interno dei Paesi Bassi («ente autorizzato»). |
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2.a) |
Se l'interesse dell'edilizia popolare di uno Stato membro possa essere considerato come un interesse di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 58 del Trattato CE. |
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2.b) |
Se l'interesse dell'edilizia popolare di uno Stato membro possa essere considerato come un motivo imperativo di interesse generale, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. |
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2.c) |
Se segnatamente l'interesse dell'effettività e della finanziabilità del sistema di edilizia popolare in uno Stato membro possa essere considerato come un interesse di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 58 del Trattato CE, oppure come un motivo imperativo di interesse generale, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. |
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3.a) |
Ammesso che la condizione di autorizzazione preventiva per un ente ammesso, ai sensi della prima questione, formi una restrizione per cui esiste una giustificazione, ai sensi delle questioni 2.a, 2.b e 2.c, se siffatta condizione sia necessaria e proporzionale. |
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3.b) |
Se uno Stato membro, nell'applicazione di siffatta giustificazione, disponga di un ampio margine di discrezionalità per stabilire la portata dell'interesse generale coinvolto e le modalità con cui detto interesse viene promosso. Se al riguardo sia rilevante anche il fatto che la Comunità non ha poteri, o ha poteri molto limitati, nel settore dell'edilizia popolare. |
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4.a) |
Se uno Stato membro, a giustificazione di una restrizione della libera circolazione del capitale, oltre ai motivi imperativi di interesse generale, menzionati all'art. 58 del Trattato CE e riconosciuti nella giurisprudenza della Corte di giustizia, ovvero in combinazione con questi, possa fare ricorso anche all'art. 86, n. 2, del Trattato CE, qualora alle imprese interessate siano stati concessi diritti speciali e dette imprese siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. |
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4.b) |
Se gli interessi generali, di cui all'art. 58 del Trattato CE, e i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, abbiano lo stesso contenuto dell'interesse economico generale, di cui all'art. 86, n. 2, del Trattato CE. |
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4.c) |
Se il ricorso da parte dello Stato interessato all'art. 86, n. 2, del Trattato CE, con cui si invoca che le imprese interessate a cui sono stati conferiti diritti speciali svolgono compiti di interesse economico generale, abbia un valore aggiuntivo rispetto al ricorso agli interessi generali, di cui all'art. 58 del Trattato CE, e ai motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. |
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5.a) |
Se imprese, come gli enti autorizzati di cui alla prima questione, che, da un lato, devono impiegare il loro intero patrimonio a favore dell'interesse dell'edilizia popolare, ma che, d'altro canto, svolgono anche attività commerciali a favore dell'edilizia popolare, possano essere considerate, per tutti i loro compiti o per parte di essi, come imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, ai sensi dell'art. 86, n. 2, del Trattato CE. |
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5.b) |
Se, ai fini di una soluzione affermativa della questione 5.a, sia necessario che dette imprese mantengano una contabilità distinta, in base alla quale si possa stabilire con certezza quali spese e quali utili si riferiscono alle loro attività sociali, da un lato, e alle loro attività commerciali, dall'altro, e che siffatto obbligo sia previsto in una disposizione legislativa nazionale. Se in tal modo debba essere garantito che i fondi di uno Stato membro vadano esclusivamente a beneficio delle attività sociali e della continuità delle medesime. |
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6.a) |
Qualora un ente autorizzato, ai sensi della prima questione, possa essere considerato per tutte le sue attività o per una parte di esse come impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, come previsto dall'art. 86, n. 2, del Trattato CE, se la circostanza di essere incaricato di siffatti servizi possa giustificare che all'ente autorizzato sia imposta una restrizione alla libera circolazione del capitale, ai sensi dell'art. 56 del Trattato CE. |
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6.b) |
Se uno Stato membro, nell'applicazione di siffatta giustificazione, disponga di un ampio margine di discrezionalità per stabilire la portata dell'interesse economico generale e le modalità con cui siffatto interesse viene perseguito. Se al riguardo sia rilevante anche il fatto che la Comunità non ha poteri, o ha poteri molto limitati, nel settore dell'edilizia popolare. |
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7.a) |
Se la circostanza che uno Stato membro mette fondi a disposizione di talune imprese, ai sensi dell'art. 86, n. 2, del Trattato CE, possa comportare la necessità di restringere territorialmente le attività delle medesime, al fine di evitare che detti fondi possano costituire un aiuto di Stato non autorizzato e che le imprese, utilizzando siffatti fondi, in un altro Stato membro, concorrano con imprese in detto altro Stato a condizioni non conformi al mercato. |
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7.b) |
Se uno Stato membro, nel caso di specie i Paesi Bassi, possa imporre ad enti autorizzati, ai sensi della prima questione, che vogliono svolgere attività di edilizia popolare di natura sociale e commerciale in un altro Stato membro, la condizione di un'autorizzazione preventiva, qualora nel primo Stato membro non esista ancora un obbligo di legge di introdurre una distinzione tra questi due tipi di attività. In tal caso, se la condizione di autorizzazione preventiva costituisca un mezzo necessario e proporzionale per garantire il rispetto degli artt. 87 e 88 del Trattato CE. |