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8.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 64/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus il 18 dicembre 2007 — Balbiino AS/EV Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
(Causa C-560/07)
(2008/C 64/31)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tallinna Halduskohus
Parti
Ricorrente: Balbiino AS
Convenuto: EV Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell'Unione europea, in particolare l'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 60/2004 (1) in combinato disposto col terzo 'considerando' del regolamento (CE) della Commissione n. 832/2005 (2), nonché con l'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003 (3) osti alla fissazione del quantitativo delle scorte eccedenti di un imprenditore, effettuata in maniera tale che dalle scorte eccedenti (quali scorte di riporto) venga dedotta automaticamente la media delle scorte in essere al 1o maggio degli anni di attività precedenti il maggio 2004 — tuttavia, non superiori a quattro — moltiplicata per il fattore 1,2. In caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa allorché, nel determinare il quantitativo delle scorte di riporto e delle scorte eccedenti, si possa prendere in considerazione anche l'aumento di volume della produzione, della trasformazione o della vendita, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, il periodo di costituzione delle scorte, nonché altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'operatore. |
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2) |
Se sia compatibile con gli obiettivi del diritto dell'Unione europea, in particolare del regolamento (CE) della Commissione, n. 1972/2003, il fatto di considerare la totalità delle scorte di un determinato prodotto agricolo in possesso di un operatore al 1o maggio 2004, come scorte eccedenti di quell'operatore. |
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3) |
Se, quando un operatore inizia la sua attività imprenditoriale col relativo prodotto agricolo meno di un anno prima del 1o maggio 2004, osti il diritto dell'Unione europea, in particolare l'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003 nonché l'art. 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 60/2004, a che il menzionato operatore debba egli stesso provare che il quantitativo delle scorte di prodotto agricolo in suo possesso al 1o maggio 2004 corrisponde al quantitativo delle scorte di tale prodotto da lui abitualmente prodotte, vendute o altrimenti cedute o acquistate a titolo oneroso o gratuito. In caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa allorché a prescindere dall'obbligo di prova gravante sull'operatore, l'amministrazione sia obbligata, per determinare le scorte di riporto e le scorte eccedenti sulla base della dichiarazione relativa al prodotto agricolo rilasciata dall'operatore, a prendere in considerazione l'aumento del volume di produzione, trasformazione o vendita nonché delle relative scorte dopo il 1o maggio 2004. |
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4) |
Se sia compatibile con gli obiettivi del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003 nonché del regolamento (CE) della Commissione n. 60/2004 il prelievo di una tassa sulle scorte eccedenti anche nel caso in cui siano state accertate presso l'operatore scorte eccedenti alla data del 1o maggio 2004, ma lo stesso operatore dimostri che in seguito alla commercializzazione delle scorte eccedenti dopo il 1o maggio 2004 non ha ottenuto alcun vantaggio effettivo sotto forma di differenza di prezzo. |
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5) |
Se il disposto dell'art. 6, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione n. 60/2004 da cui risulta che, all'atto della determinazione di quantitativi eccedenti di zucchero, di isoglucosio o di fruttosio, si tiene conto, tra l'altro, della capienza degli impianti di immagazzinamento, possa essere interpretato nel senso che, qualora la capienza degli impianti di immagazzinamento dell'operatore sia stata aumentata nel corso dell'anno precedente l'adesione, è giustificato ridurre le scorte eccedenti di prodotti agricoli, possedute dall'operatore alla data del 1o maggio 2004, a prescindere dalla sua attività economica, dal suo volume di trasformazione dei prodotti agricoli e dall'entità delle scorte dei prodotti agricoli nel corso degli anni di attività precedenti il 1o maggio 2004. |
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6) |
Se l'art. 10 del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003 osti a che la tassa sulle scorte eccedenti sia riscossa presso l'operatore con avviso fiscale in una situazione ove tale decisione è stata emanata certamente ad una data, il 30 aprile 2007, in cui era ancora applicabile il regolamento, ma essa è divenuta obbligatoria nei confronti dell'operatore conformemente al diritto nazionale dopo che il regolamento della Commissione ha cessato di essere in vigore, mentre lo stesso diritto nazionale non prevede un termine per la riscossione della tassa sulle scorte. |
(1) Regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, del 14 gennaio 2004, pag. 8).
(2) Regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138 del 31 maggio 2005, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GU L 293 del 10 novembre 2003, pag. 3).