8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) l'11 dicembre 2007 — Deniz Sahin contro Bundesminister für Inneres

(Causa C-551/07)

(2008/C 64/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Deniz Sahin

Convenuto: Bundesminister für Inneres

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se gli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, e 7, nn. 1, lett. d), e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1) (GU L 158, pag. 77; in prosieguo: la «direttiva 2004/38»), debbano essere interpretati nel senso che comprendono anche quei familiari, quali definiti dall'art. 2, punto 2, della detta direttiva, che siano giunti nello Stato membro ospitante (art. 2, punto 3, della direttiva 2004/38) in modo indipendente dal cittadino dell'Unione e soltanto là abbiano acquisito la qualità di familiari di tale cittadino ovvero costituito con questi la comunità familiare.

b)

In caso di risposta positiva, se assuma rilievo a titolo integrativo il fatto che il familiare si trovi in una situazione di soggiorno regolare nello Stato membro ospitante al momento dell'acquisizione della qualità di familiare ovvero della costituzione della comunità familiare. In caso di soluzione affermativa, se sia sufficiente ai fini del soggiorno regolare che il familiare sia legittimato a soggiornare unicamente in virtù della sua posizione di soggetto che ha presentato domanda di asilo.

c)

Per il caso in cui dalla soluzione dei quesiti sub 1, lett. a) e b), non emergesse in forza della direttiva 2004/38 alcun diritto di soggiorno in capo ad un familiare, legittimato al soggiorno «semplicemente» per il fatto di aver presentato una domanda di asilo, il quale sia giunto nello Stato membro ospitante in modo indipendente dal cittadino dell'Unione e soltanto là abbia acquisito la qualità di familiare di tale cittadino ovvero costituito con questi la comunità familiare: se sia malgrado ciò possibile desumere dagli artt. 18 CE e/o 39 CE, alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, un diritto di soggiorno in una situazione caratterizzata dal fatto che il familiare soggiorna da poco meno di quattro anni nello Stato membro ospitante e risulta ivi sposato da un anno con un cittadino dell'Unione, con il quale convive da circa tre anni e mezzo ed insieme al quale ha un figlio di venti mesi.

2)

Se gli artt. 9, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva 2004/38 ostino ad una normativa nazionale ai sensi della quale i familiari di un cittadino dell'Unione che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro ed ai quali spetta un diritto di soggiorno in forza del diritto comunitario, e segnatamente dell'art. 7, n. 2, della detta direttiva, non possono ricevere una carta di soggiorno («carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione») unicamente per il fatto che essi, in base alle norme di legge dello Stato membro ospitante in materia di asilo agli stranieri, sono (provvisoriamente) legittimati a soggiornare in tale Stato.


(1)  GU L 158, pag. 77.