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9.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/16 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2007 dalla William Prym GmbH & Co. KG e dalla Prym Consumer GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-30/05, William Prym GmbH & Co. KG e Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-534/07 P)
(2008/C 37/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: William Prym GmbH & Co. KG e Prym Consumer GmbH (rappresentanti: sigg. H.-J. Niemeyer e Ch. Herrmann, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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1. |
Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T-30/05, nella misura in cui la sentenza non ha accolto le conclusioni delle ricorrenti; |
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2. |
Annullare la decisione della Commissione CE 26 ottobre 2004, C(2004) 4221 def. (procedimento COMP/F-1/38.338 — PO/Nadeln), nella parte in cui essa riguarda le ricorrenti; In subordine, annullare o ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'art. 2 di tale decisione; |
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3. |
In subordine, secondo la richiesta contenuta al n. 2, rinviare la causa alla Corte per la decisione; |
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4. |
Condannare la convenuta nella causa di primo grado alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
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Il Tribunale ignora il fatto che la scissione del procedimento «articoli da cucito», inizialmente unico, nei procedimenti «articoli da cucito: aghi» e «articoli da cucito: cerniere», senza indicare le cause di tale scissione, viola il diritto di difesa delle ricorrenti e, in particolare, il loro diritto di essere sentite; |
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Poiché il Tribunale ha omesso di verificare se la scissione del procedimento «articoli da cucito» sia illegittima in ragione dell'esistenza di un'infrazione unica e continuata, esso ha violato il divieto di diniego di giustizia e il diritto fondamentale ad un'efficace tutela giuridica. |
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Il Tribunale esclude a torto l'esistenza di una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. Esso ritiene erroneamente dal punto di vista giuridico che l'esposizione lacunosa della Commissione in merito alle dimensioni dei mercati considerati oggettivamente rilevanti nonché agli effetti concreti dell'infrazione sul mercato sia irrilevante. |
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Il Tribunale viola gli orientamenti per il calcolo delle ammende. Esso determina la gravità dell'infrazione esclusivamente con riferimento alla forma astratta dell'infrazione e considera l'importo di base più basso dell'ammenda corrispondente ad un livello di gravità come importo minimo che non può essere oltrepassato. Il Tribunale rifiuta inoltre, violando il principio dello Stato di diritto e della parità di trattamento, di valutare la spontanea cessazione dell'infrazione come circostanza attenuante. |
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Infine, il Tribunale viola il principio di proporzionalità, applicando gli orientamenti sul calcolo delle ammende alla valutazione della gravità dell'infrazione in modo altrettanto formalistico e unilaterale a svantaggio delle ricorrenti di quello della convenuta nella causa di primo grado. Inoltre, non effettua alcuna valutazione complessiva, necessaria secondo il principio di proporzionalità, con apprezzamento cumulativo di tutte le circostanze del caso di specie, ma esamina la proporzionalità dell'ammenda esclusivamente alla luce di singoli criteri di volta in volta diversi. |