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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/34 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 12 settembre 2007 nella causa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2007
(Causa C-520/07 P)
(2008/C 22/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee. (rappresentanti: K. Gross, B. Martenczuk, agenti)
Altra parte nel procedimento: MTU Friedrichshafen GmbH
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007, causa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commissione delle Comunità europee; |
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statuire definitivamente sulla causa e respingere il ricorso in quanto infondato, condannare la ricorrente alle spese processuali del procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento di primo grado nella causa T-196/02. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore essendosi basato sul fatto che la facoltà di decidere sulla base delle informazioni disponibili non può essere esecitata al fine di determinare il beneficiario effettivo degli aiuti. La determinazione del beneficiario effettivo costituisce di regola un elemento della decisione della Commissione che ordina il recupero di aiuti illegittimi. Questa determinazione è indispensabile per assicurare un'efficace restituzione degli aiuti illegittimi. Perciò l'esclusione della possibilità di stabilire sulla base delle informazioni disponibili il beneficiario effettivo degli aiuti è incompatibile con l'art. 13, n. 1, del regolamento CE n. 659/1999.
In secondo luogo, il Tribunale è partito erroneamente dal fatto che la decisione della Commissione si è basata su una mera supposizione, che non corrispondeva ai requisiti di una decisione sulla base delle informazioni disponibili. Da un lato nell'adottare una decisione sulla base delle informazioni disponibili non è necessaria alcuna certezza assoluta, dall'altro, la decisione della Commissione è stata basata sulle informazioni fornite dal curatore fallimentare della SKL-M circa i costi di sviluppo del know-how. La Commissione perciò ha avuto a disposizione sufficienti punti di riferimento che le hanno consentito di concludere che il trasferimento del know-how alla MTU ha rappresentato un vantaggio per questa impresa.