23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/32


Ricorso proposto il 22 novembre 2007 dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Gran Sezione)12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-514/07 P)

(2008/C 51/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson)

Altra parte nel procedimento: Association de la presse internationale ASBL (API) e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il punto 2 della sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, causa T-36/04;

annullare integralmente la decisione della Commissione 20 novembre 2003, come ha chiesto l'API nel procedimento dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, anche il diniego di accesso alle memorie presentate dalla Commissione nelle cause T-209/01, Honeywell/Commissione, T-210/01, General Electric/Commissione e C-203/03, Commissione/Austria, nonché

condannare la Commissione a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha ignorato il diritto comunitario, non annullando integralmente la decisione della Commissione.

2.

Il Tribunale di primo grado ha, da un lato, constatato che le istituzioni, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) devono provare che la divulgazione di un documento potrebbe pregiudicare, in modo concreto e specifico, l'interesse che dovrebbe essere tutelato attraverso un'eccezione. Solo in tal caso il diniego di accesso ad un documento è giustificato da un'eccezione. Tale esame deve essere effettuato per ogni singolo documento. Il ricorrente concorda con tale conclusione.

3.

Cionondimeno il Tribunale di primo grado, dall'altro lato, è giunto alla conclusione che la Commissione nel caso specifico non era tenuta ad effettuare tale esame, con riferimento al fatto che sussiste un'esigenza generale di segretezza per le memorie in procedimenti in corso fino allo svolgimento dell'udienza. Tale esigenza generale di segretezza sarebbe fondata sul diritto ad un equo processo dinanzi ad un giudice imparziale e sulla circostanza che la Commissione deve poter tutelare i suoi interessi in quanto parte nelle cause di cui trattasi. Per questi motivi il Tribunale di primo grado ha constatato che la Commissione non ha errato nel rifiutare l'accesso alle memorie.

4.

A parere del ricorrente quest'ultima conclusione è incompatibile con l'obbligo di esaminare la questione dell'accesso con riferimento al contenuto di un ogni specifico documento. Quindi il Tribunale di primo grado con la sua decisione ha violato il diritto comunitario.


(1)  GU L 145, pag. 43.