26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 31 luglio 2007 — K-1 Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-502/07)

(2008/C 22/55)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: K-1 Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 2, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE (1) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari in combinato disposto con l'art. 10, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme escluda la possibilità di imporre un obbligo al soggetto passivo dell'imposta sulle merci e sui servizi di pagare il debito d'imposta supplementare di cui all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sulle merci e sui servizi (omissis) qualora sia accertato che il soggetto passivo dell'imposta sulle merci e sui servizi ha indicato nella dichiarazione presentata al fisco un importo del rimborso della differenza fiscale o del rimborso dell'imposta a monte superiore all'importo dovuto;

1)

se le «misure particolari» ai sensi dell'art. 27, n. 1 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme possano, in considerazione del loro carattere e delle loro finalità, consistere nella possibilità di imporre al soggetto passivo un debito d'imposta supplementare, fissato con decisione di un'autorità tributaria, qualora si constati il fatto obiettivo della dichiarazione da parte del soggetto passivo di un importo troppo basso del debito stesso o un importo troppo elevato del rimborso della differenza fiscale o un importo troppo elevato del rimborso dell'imposta a monte.

2)

Se la facoltà prevista all'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme includa il diritto di introdurre il debito d'imposta supplementare previsto all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi. (omissis)


(1)  GU 71, pagg. 1301-1303.

(2)  GU L 145, pagg. 1-40.