9.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/4


Ricorso proposto il 19 novembre 2007 da S.A.BA.R. SpA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 17 settembre 2007 nella causa T-176/07, S.A.BA.R. SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-501/07 P)

(2008/C 37/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: S.A.BA.R. SpA (rappresentanti: E. Coffrini e F. Tesauro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

Annullare e/o riformare in toto la pronuncia del Tribunale di primo grado oggetto del presente ricorso in grado di appello, con ogni conseguente pronuncia di legge e di giustizia.

Accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Mediante la decisione della Commissione 5 giugno 2002 (1), riguardante «l'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico», è stato dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune il regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto dell'art. 3, comma 70, Legge n. 549/1995, art. 66, comma 14, D.L. n. 331/1993, come convertito e modificato, in favore delle s.p.a. a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali. La decisione della Commissione non ha riguardato società particolari, ma è stata estesa alle società costituite ai sensi dell'art. 22, Legge 241/1990, con capitale a maggioranza pubblica. Non è stata, pertanto, notificata ad alcuna società (e non alla ricorrente) non avendo destinatari individuati in modo specifico. Lo Stato italiano, mediante D.L. n. 10 del 15 febbraio 2007 ha data attuazione alla decisione sopra menzionata, affidando il compito del recupero alle Agenzie delle Entrate. Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate di Guastalla, in data 20 marzo 2007, ha notificato alla società ricorrente comunicazioni-ingiunzioni prot. 3796 del 15.3.2007, per la somma, per capitale, di 1 912 128,47 EUR oltre ad interessi per 2 192 225 EUR; prot. 3799 del 15.3.2007, per la somma, per capitale di 815 406,94 EUR, oltre ad interessi per 783 529 EUR; prot. 3800 del 15.3.2007, per la somma per capitale di 439 549,29 EUR oltre ad interessi per 712 588 EUR.

Sennonché, la società ricorrente non è a capitale in maggioranza pubblico, ma totalmente pubblico, per cui ad essa non possono riferirsi «le considerazioni della Commissione e la sua decisione».

Essa è affidataria in house dei servizi pubblici locali facenti capo agli otto Comuni soci, essendo stata appositamente costituita a tal fine, secondo le modalità previste ex lege.

La medesima gestisce i servizi pubblici in regime di privativa, in un ambito essenzialmente locale, senza poter influire sulla libera concorrenza, che non può esistere non esistendo il mercato.

Una società totalmente a capitale pubblico non è altro che un organo indiretto dei Comuni soci, che sono i veri destinatari dell'aiuto fiscale, contestato dalla Commissione.

Per ragioni oggettive e soggettive, dunque, la esenzione fiscale accordata alla ricorrente non è classificabile come indebito aiuto di stato, in contrasto con le previsioni dell'art. 87 del Trattato.

Per le ragioni sintetizzate è stato proposto ricorso innanzi al Tribunale di primo grado, avverso la decisione della Commissione sopra menzionata, radicando la causa T-176/07, assegnata alla Quarta Sezione, che è stata decisa mediante ordinanza di irricevibilità del Tribunale del 17 settembre 2007, motivata per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 230, comma 5, Trattato CE, per cui il ricorso di annullamento avrebbe dovuto essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto impugnato, dalla sua notifica al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza, secondo l'art. 102, n. 1, del Regolamento di Procedura CE.

Si ritiene tale assunto privo di fondamento, anche alla luce delle sentenze 17 settembre 1980 (730/79) (2); del 14 novembre 1984 (323/82) (3); del 12 dicembre 1996 (T-358/94) (4) e, soprattutto, della pronuncia della Terza Sezione, del 23 febbraio 2006, nella causa C-346/03 (5), per cui, con il proponendo ricorso chiede la riforma.

Il ricorso innanzi al Tribunale di Primo Grado, infatti, è stato presentata non appena la società ricorrente ha avuto conoscenza di essere fra i destinatari della decisione della Commissione, ossia quando ha ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali emesse dalla Agenzia delle Entrate.

Si ritiene, poi, quale altro motivo di impugnazione della ordinanza del Tribunale di primo grado, che tale provvedimento abbia concretizzato una erronea applicazione dell'art. 225 del Trattato.

La domanda di annullamento della decisione della commissione, infatti, è da ritenersi intimamente connessa con la richiesta inerente il non assoggettamento alla decisione stessa, per cui si chiede la riforma della ordinanza di primo grado, anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza ratione materiae, ad opera del medesimo organo giudicante.


(1)  GU 2003, L 77, p. 21.

(2)  Racc. 1980, p. 2671.

(3)  Racc. 1984, p. 3809.

(4)  Racc. 1996, p. II-2109.

(5)  Racc. 2005, p. I-6159.