26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/27


Ricorso proposto il 16 novembre 2007 dalla Aceites del Sur-Coosur, S.A., già Aceites del Sur, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aceites del Sur-Coosur, S.A., già Aceites del Sur, S.A. (rappresentante avv. J.-M. Otero Lastres)

Altre parti nel procedimento: Koipe Corporación, S.L. e Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Conclusioni della ricorrente

Che si consideri presentato nei termini e nelle debite forme il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, causa T-363/04 per violazione del diritto comunitario;

che, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 113 del regolamento di procedura, si accolga il ricorso e, di conseguenza, si annulli totalmente la citata decisione del Tribunale di primo grado;

che, se lo stato della controversia lo consente, la stessa venga risolta definitivamente;

che, in subordine, la causa venga rimessa al Tribunale di primo grado affinché quest'ultimo la decida secondo i criteri vincolanti della Corte di giustizia e, se lo ritiene necessario, indichi quali siano gli effetti della sentenza annullata che devono considerarsi definitivi per le parti in causa, il tutto, ponendo, ai sensi dell'art. 112 del regolamento di procedura, le spese a carico della ricorrente, controinteressata nella presente fattispecie.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso contro la sentenza della Prima Sezione del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 si basa sui due motivi qui di seguito esposti:

1.   Violazione dei nn. 1 e 2, lett. a) sub i) e sub ii) dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 (1)

La prima violazione del diritto comunitario in cui incorre la sentenza impugnata consiste nel considerare «priva di pertinenza» la questione intesa a stabilire che marchi del tipo di quelli opposti da CARBONELL alla domanda di marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588 non soddisfacevano la condizione di essere marchi «anteriori».

Avendo applicato l'art. 8, nn. 1 e 2, lett. a), sub i) e ii) del regolamento n. 40/94, la sentenza dovrebbe aver escluso dai marchi che venivano fatti valere il marchio comunitario CARBONELL n. 338681 della KOIPE poiché detto marchio registrato comunitario non è un marchio anteriore ai sensi del n. 2, lett. a), sub i) dell'art. 8 del regolamento 40/94. Avendo operato in tal modo, gli unici marchi anteriori della KOIPE che potrebbero essere opposti alla domanda del marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588 della parte rappresentata sarebbero i marchi registrati spagnoli CARBONELL nn. 994364, 1238745 e 1698613.

Così delimitati i marchi anteriori che si potrebbero opporre alla domanda di registrazione del marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588, ci si troverebbe, ai fini dell'art. 8, n. 1, lett. b) di fronte a marchi protetti nel territorio spagnolo. Il che significa che la questione dell'esistenza di rischio di confusione tra il marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588 ed i marchi anteriori fatti valere dalla KOIPE dovrebbe essere riferita unicamente al pubblico del territorio spagnolo, che è il luogo in cui sono protetti i marchi anteriori della KOIPE, e non al pubblico di tutto il territorio comunitario, poiché tra i marchi anteriori non vi sarebbe alcun marchio comunitario.

2.   violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94

L'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 disciplina, com'è noto, l'impedimento relativo alla registrazione di una domanda di marchio comunitario a causa dell'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto e uno o più marchi anteriori fatti valere. Ora, la sentenza impugnata ha violato questo principio per i due seguenti motivi:

Prima parte

Ripercussioni della indebita limitazione dei marchi anteriori opponibili alla domanda di marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588.

La prima violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) che denunciamo ha come punto di partenza l'indebita delimitazione dei marchi «anteriori» opponibili alla domanda di marchio comunitario e si riferisce alle ripercussioni che questa indebita delimitazione dei marchi anteriori fatti valere ha avuto sul modo in cui la sentenza impugnata ha applicato l'art. 8, n. 1, lett. b) alla controversia oggetto dei presenti procedimenti.

Da tutto quanto affermato in questa prima parte si deve concludere che la sentenza impugnata ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 poiché:

non ha considerato unicamente come marchi anteriori fatti valere i marchi spagnoli CARBONELL nn. 994364, 1238745 e 1698613;

non ha escluso esplicitamente dai marchi fatti valere il marchio comunitario successivo CARBONELL n. 338681;

come conseguenza delle due affermazioni precedenti, non ha delimitato correttamente il «pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato», in quanto essendo i marchi anteriori esclusivamente spagnoli, il pubblico del territorio rilevante era il consumatore spagnolo di olio di oliva;

benché abbia fatto riferimento in qualcuno dei punti della motivazione al «mercato spagnolo dell'olio d'oliva» ha tenuto conto di questo dato in maniera molto parziale e limitata, in quanto lo ha preso in considerazione solo nel valutare il carattere distintivo degli elementi figurativi dei segni confliggenti;

di conseguenza, non ha tenuto presente questo dato né nel valutare nella sua interezza il fattore della similitudine dei segni (in quanto non viene detto nulla del «mercato spagnolo dell'olio d'oliva» nel valutare, ad esempio, il carattere distintivo degli elementi denominativi dei segni confliggenti) né nel ponderare altri fattori anch'essi pertinenti nella fattispecie per pronunciarsi sull'esistenza o meno di rischio di confusione tra i segni confliggenti.

Seconda parte

Influenza della indebita delimitazione dei marchi fatti valere sul parametro del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Inesatta determinazione e susseguente valutazione dei fattori pertinenti per valutare il rischio di confusione.

Gli argomenti che deduciamo per giustificare la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) che denunciamo in questa seconda parte si basa su due pilastri o fondamenti. Da un lato, su tutto quanto anteriormente elaborato circa l'indebita delimitazione dei «marchi anteriori fatti valere» e la sua influenza sul parametro «del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato». Dall'altro, su un'inesatta determinazione e conseguente valutazione di tutti i fattori che debbono essere tenuti in considerazione per valutare se esisteva o meno un rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto LA ESPAÑOLA n. 236588 ed i marchi anteriori fatti valere, i marchi spagnoli CARBONELL nn. 994364, 1238745 e 1698613.

Gli argomenti su cui questa parte basa la sua tesi secondo cui la sentenza impugnata ha violato per indebita applicazione l'art. 8, n. 1, lett. b) sono i seguenti:

la sentenza impugnata non ha esaminato i segni in conflitto in base al criterio della «valutazione globale» e della «impressione complessiva», ma secondo una visione separata e successiva e, pertanto «analitica» degli elementi integranti dei marchi composti in conflitto incorrendo per questo in una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e della giurisprudenza comunitaria che ne fornisce un'interpretazione;

la sentenza impugnata non ha fatto quello che era tenuta a fare in primo luogo, ossia esaminare i marchi nell'ottica del criterio della «valutazione globale» e della «impressione complessiva» che producevano i marchi in conflitto. Lungi dall'operare in questo modo, la sentenza impugnata ha seguito, fin dall'inizio, un metodo analitico ed ha proceduto all'esame separato e successivo degli elementi figurativi, da un lato (punti 75-87, entrambi inclusi), e denominativi, dall'altro (punti 88-93), attribuendo un peso decisivo agli elementi figurativi e negando la minima rilevanza agli elementi denominativi. È certo che la sentenza impugnata arriva a citare il criterio della valutazione globale e dell'impressione complessiva (punto 99), però non basta citare e ripetere un criterio giurispridenziale per operare con cognizione di causa, ma occorre seguirlo e applicarlo correttamente al caso di specie. E non è questo che ha fatto la sentenza impugnata. Infatti, nel valutare il fattore della somiglianza dei segni in conflitto, la sentenza impugnata non ha applicato come criterio primario e principale quello della valutazione globale e dell'impressione complessiva, ma ha seguito un criterio analitico, procedendo, in primo luogo, ad una scomposizione dei marchi nei loro elementi figurativi e denominativi, e successivamente ad una valutazione separata, in primo luogo, degli elementi figurativi dei marchi in conflitto; e successivamente dell'elemento denominativo LA ESPAÑOLA omettendo qualsiasi riferimento all'altro elemento denominativo dei marchi fatti valere, il nome CARBONELL;

D'altra parte la sentenza impugnata ha violato anche l'art. 8, n. 1, lett. b) perché ha omesso di valutare due fattori pertinenti nella fattispecie, come quello della coesistenza anteriore per lungo tempo e quello della notorietà, che erano altamente rilevanti per valutare il rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto LA ESPAÑOLA n. 236588 e i marchi spagnoli anteriori fatti valere CARBONELL.

La percezione del consumatore medio spagnolo di olio di oliva e il presunto rischio di confusione dei marchi in conflitto.

La sentenza impugnata, benché alluda al profilo del consumatore medio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, non utilizza questo prototipo di consumatore ma configura il profilo del consumatore medio spagnolo di olio di oliva come un consumatore che sta più vicino al prototipo del consumatore medio al quale faceva ricorso la giurisprudenza tedesca: un «consumatore negligente e irriflessivo» piuttosto che al prototipo di consumatore europeo scelto dalla giurisprudenza comunitaria un «consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» (sentenze LLOYD, punto 26 e PICASSO, punto 38). Oltre a questo grave errore la sentenza impugnata ne commette un altro non meno rilevante che è «prendere in considerazione il grado di attenzione più leggero» che il pubblico può prestare ai marchi dell'olio d'oliva, invece di prendere in considerazione il grado di attenzione che normalmente presta il consumatore medio spagnolo di olio di oliva normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.


(1)  GU 194, L 11, pag. 1.