26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 14 novembre 2007 — Silberquelle Gesellschaft m.b.H./Maselli — Strickmode Gesellschaft mbH
(Causa C-495/07)
(2008/C 22/51)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Patent- und Markensenat
Parti
Ricorrente: Silberquelle Gesellschaft m.b.H.
Convenuta: Maselli — Strickmode Gesellschaft m. b. H.
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva sui marchi») (1) debbano essere interpretati nel senso che un marchio d'impresa viene usato in modo effettivo ove sia utilizzato per prodotti (nella fattispecie: bevande analcoliche) che il titolare del marchio cede a titolo gratuito agli acquirenti di altri prodotti venduti da tale titolare (nella fattispecie: prodotti tessili) dopo la conclusione del contratto di compravendita.
(1) GU L 40, pag. 1.