26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 14 novembre 2007 — Silberquelle Gesellschaft m.b.H./Maselli — Strickmode Gesellschaft mbH

(Causa C-495/07)

(2008/C 22/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Silberquelle Gesellschaft m.b.H.

Convenuta: Maselli — Strickmode Gesellschaft m. b. H.

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva sui marchi») (1) debbano essere interpretati nel senso che un marchio d'impresa viene usato in modo effettivo ove sia utilizzato per prodotti (nella fattispecie: bevande analcoliche) che il titolare del marchio cede a titolo gratuito agli acquirenti di altri prodotti venduti da tale titolare (nella fattispecie: prodotti tessili) dopo la conclusione del contratto di compravendita.


(1)  GU L 40, pag. 1.