12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen il 29 ottobre 2007 — N.V. Gerlach & Co./Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

(Causa C-477/07)

(2008/C 8/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: N.V. Gerlach & Co.

Convenuta: Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se la contabilizzazione di cui all'art. 221, n. 1, del Codice doganale comunitario (istituito con regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 CEE (1) (in prosieguo: «il codice doganale»), coincida con la contabilizzazione di cui all'art. 217 del codice doganale, consistente nell'iscrizione ad opera delle autorità doganali dell'importo dei dazi nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, e se siffatta contabilizzazione debba essere distinta dall'iscrizione dell'importo dei dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 (CEE, Euratom), recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (2) (attualmente divenuto art. 6 del regolamento del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (CEE, Euratom), recante applicazione della decisione [94/728] CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità) (3).

2)

Se l'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che una comunicazione secondo modalità appropriate dell'importo dei dazi da parte delle autorità doganali al debitore può essere considerata come la comunicazione dell'importo dei dazi al debitore, di cui all'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario, solo se l'importo dei dazi è stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di essere portato a conoscenza del debitore.

3)

Se l'art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, qualora l'importo dei dazi venga comunicato dalle autorità doganali al debitore secondo modalità appropriate, ma senza che l'importo dei dazi sia stato contabilizzato dalle autorità doganali prima della comunicazione, l'importo dei dazi non può essere richiesto, di modo che le autorità doganali, al fine di poter recuperare l'importo dei dazi, devono nuovamente comunicare l'importo stesso con le modalità appropriate al debitore, dopo la contabilizzazione dell'importo dei dazi e sempre che ciò avvenga nei limiti del termine di prescrizione in vigore.


(1)  Regolamento che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 155, pag. 1.

(3)  GU L 130, pag. 1.