26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/20


Ricorso proposto il 28 settembre 2007 da Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-443/07 P)

(2008/C 22/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-58/05;

Di conseguenza, accogliere le domande delle ricorrenti presentate in primo grado e, pertanto,

annullare l'inquadramento nel grado attribuito ai ricorrenti nelle decisioni relative alla loro assunzione per la parte in cui tale inquadramento si basa sull'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII del nuovo Statuto;

ricostituire la carriera dei ricorrenti (compresa la valorizzazione della loro esperienza nel grado così rettificato, i loro diritti all'avanzamento e i loro diritti alla pensione) a partire dal grado in cui sarebbero dovuti essere nominati in base al bando di concorso in seguito al quale sono stati iscritti nell'elenco di idoneità, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado corrispondente secondo l'inquadramento delle nuove norme statutarie (e lo scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1o maggio 2004), a partire dalla decisione della loro nomina;

concedere loro il beneficio degli interessi di mora calcolati in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al loro inquadramento figurante nella decisione di assunzione e l'inquadramento a cui avrebbero dovuto avere diritto sino alla data di adozione della decisione del loro inquadramento regolare nel grado;

Condannare la Commissione a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Dopo aver constatato, in via preliminare, che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha trattato i ricorrenti globalmente, senza prendere in considerazione la situazione particolare di ciascuno di essi, e si è basato sul postulato, da essi contestato, secondo cui la legittimità del loro inquadramento nel grado può essere valutata solo a partire dalla data della loro nomina, i ricorrenti invocano due motivi a sostegno della loro impugnazione.

Con il primo motivo, essi contestano al Tribunale di aver irregolarmente deciso della legittimità dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari. A tale proposito, essi sostengono, in primo luogo, che il Tribunale ha violato dell'art. 10 del precedente Statuto nei limiti in cui esso avrebbe assimilato la sostituzione dei gradi operata nel caso di specie ad un adattamento puntuale delle disposizioni transitorie verso la nuova struttura di carriera, giustificando l'assenza di una nuova consultazione del comitato dello statuto, mentre le conseguenze, in particolare finanziarie, di tale sostituzione dei gradi per la situazione degli interessati sarebbero notevoli e giustificherebbero ampiamente la consultazione di detto comitato.

A sostegno di tale primo motivo, i ricorrenti invocano, in secondo luogo, una violazione del principio dei diritti quesiti. Contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, la questione pertinente, nel caso di specie, non era quella dell'esistenza di un diritto quesito alla nomina, bensì di un diritto quesito ad un inquadramento in caso di nomina. Orbene, anche se non si contesta il fatto che un bando di concorso e l'iscrizione su un elenco di candidati idonei non danno diritto all'assunzione, tale bando e tale iscrizione creerebbero tuttavia un diritto a ricevere un trattamento conforme al bando di concorso in capo ai candidati, e, a maggior ragione, in capo agli iscritti su un elenco di candidati idonei. Tale diritto costituirebbe la controparte dell'obbligo in capo all'APN di rispettare il quadro che essa si è stabilito nel bando di concorso e che corrisponde ai requisiti dei posti disponibili e all'interesse del servizio.

I ricorrenti sollevano, in terzo luogo, che il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento in quanto ha operato una distinzione tra i vincitori del concorso nominati prima del 1o maggio 2004 e quelli nominati successivamente a tale data, poiché, in ogni caso, il carattere ipotetico della nomina dei vincitori del concorso non inciderebbe sul loro diritto a basarsi, al momento di un'effettiva assunzione, sui criteri di inquadramento stabiliti dal bando di concorso e applicabili, pertanto, all'assunzione di tutti i vincitori di tale concorso. In aggiunta, il Tribunale non avrebbe proceduto in alcun modo all'esame dell'eventuale giustificazione della differenza di trattamento operata tra le due categorie di funzionari di cui trattasi.

I ricorrenti rilevano, in quarto luogo, una violazione del principio del legittimo affidamento nonché uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale. Il fascicolo sottoposto a tale giudice conterrebbe, infatti, numerosi elementi tali da corroborare la tesi secondo cui i ricorrenti hanno effettivamente ricevuto assicurazioni precise in merito alla loro assunzione al grado indicato nel bando di concorso.

In quinto e sesto luogo, i ricorrenti contestano infine al Tribunale di non aver rispettato la portata degli artt. 5, 7 e 31 dello Statuto, e di essere venuto meno, a tale proposito, all'obbligo di motivazione che incombe al giudice comunitario.

Con il loro secondo motivo, i ricorrenti criticano peraltro la sentenza impugnata nella parte in cui essa respinge i ricorsi proposti contro le decisioni relative alla nomina di detti ricorrenti in ragione del fatto che, anche se la convenuta è venuta meno al suo dovere di informare anticipatamente i candidati, tale carenza non è tale da comportare di per sé l'illegittimità delle decisioni impugnate. Essi sollevano, a tale proposito, la violazione congiunta dei principi di buona amministrazione, di sollecitudine, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di buona fede, della parità di trattamento e di equivalenza tra impiego e grado.