Causa C-569/07
HSBC Holdings plc
e
Vidacos Nominees Ltd
contro
The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalle Special Commissioners of Income Tax, London)
«Imposte indirette — Raccolta di capitali — Imposizione di una tassa dell’1,5% sul trasferimento o sull’emissione delle azioni nel contesto di un servizio di compensazione delle transazioni (“clearance service”)»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 18 marzo 2009 I ‐ 9049
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o ottobre 2009 I ‐ 9067
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali
[Direttiva del Consiglio 69/335, art. 11, lett. a)]
L’art. 11, lett. a), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303, deve essere interpretato nel senso che osta alla riscossione di un’imposta all’atto dell’emissione di azioni in un servizio di compensazione.
Infatti, autorizzare la riscossione di un’imposta o di una tassa sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione equivale in realtà ad una tassazione dell’emissione stessa di tale titolo, in quanto essa costituisce parte integrante di un’operazione globale relativa alla raccolta di capitali.
Questo primo acquisto non può essere considerato come costitutivo di un «trasferimento», ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, salvo privare l’art. 11, lett. a) di tale direttiva del suo effetto utile e porre in discussione la netta distinzione che i detti due articoli istituiscono tra la nozione di «emissione» e quella di «trasferimento». Infatti, tale interpretazione produrrebbe la conseguenza che potrebbe comunque essere assoggettata ad un’imposta o ad una tassa l’operazione di emissione la quale, pur implicando necessariamente un acquisto dei titoli di nuova emissione, non deve, in conformità all’art. 11, lett. a), essere assoggettata ad alcuna imposizione o tassa diversa dall’imposta sui conferimenti. Quindi, una tassa su tale primo acquisto non può rientrare nella deroga prevista all’art. 12, n. 1, lett. a). Del resto, non si può ritenere che tale tassa si applichi, in realtà, a trasferimenti futuri, in quanto né la base imponibile né il soggetto passivo di tale imposta sono determinati alla luce di siffatti trasferimenti peraltro ipotetici.
Pertanto, tale tassa, nei limiti in cui è riscossa su titoli di nuova emissione in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale, costituisce un’imposizione ai sensi dell’art. 11, lett. a), della detta direttiva, la cui istituzione è vietata da tale disposizione.
(v. punti 32, 34-38 e dispositivo)