Causa C-566/07

Staatssecretaris van Financiën

contro

Stadeco BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Sesta direttiva IVA — Art. 21, n. 1, lett. c) — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Rettifica dell’imposta indebitamente fatturata — Arricchimento senza causa»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 12 marzo 2009   I ‐ 5298

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009   I ‐ 5308

Massime della sentenza

  1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 21, n. 1, lett. c)]

  2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura

    (Direttiva del Consiglio 77/388)

  1.  L’art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che, in forza di tale disposizione, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta nello Stato membro al quale corrisponda l’imposta sul valore aggiunto esposta nella fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci, anche qualora l’operazione in oggetto non fosse imponibile in detto Stato membro. Contrariamente all’ipotesi del debito d’imposta eventualmente sorto sulla base di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, il luogo di prestazione dei servizi oggetto della fattura è irrilevante ai fini dell’insorgenza del debito d’imposta previsto all’art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, che è dovuto unicamente per il fatto che l’IVA è esposta su detta fattura.

    Spetta al giudice nazionale verificare a quale Stato membro sia dovuta l’imposta sul valore aggiunto esposta sulla fattura in questione, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti. A tal fine possono rilevare, in particolare, l’aliquota indicata, la valuta nella quale è esposto l’importo da versare, la lingua di redazione, il contenuto ed il contesto della fattura stessa, la sede del soggetto che l’ha emessa e del destinatario delle prestazioni di servizi effettuate, nonché la condotta di questi ultimi.

    (v. punti 27, 33, dispositivo 1)

  2.  Il principio della neutralità fiscale non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro assoggetti la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in tale Stato membro unicamente in quanto erroneamente esposta nella fattura rilasciata alla condizione che il soggetto passivo consegni al destinatario delle prestazioni di servizi effettuate una fattura di rettifica nella quale non sia esposta la suddetta imposta, qualora tale soggetto passivo non abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.

    Inoltre, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria nazionale subordini la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto al rimborso al destinatario dei servizi prestati, da parte del soggetto che ha emesso la fattura in questione, dell’importo della tassa indebitamente pagata, il diritto comunitario non osta a che un ordinamento giuridico nazionale neghi la restituzione di tasse indebitamente percepite in presenza di condizioni tali da comportare un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto.

    L’esistenza e la misura dell’arricchimento senza causa, che il rimborso di un tributo indebitamente riscosso riguardo al diritto comunitario comporterebbe per un soggetto passivo, potranno essere stabilite soltanto al termine di un’analisi che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. A tale proposito, spetta al giudice del rinvio compiere un’analisi siffatta. In particolare, può rilevare, in tale contesto, la questione se i contratti conclusi tra il soggetto che ha emesso la fattura ed il destinatario delle prestazioni di servizi effettuate contemplassero dei prezzi fissi per la remunerazione dei servizi effettuati, oppure dei prezzi di base aumentati, se del caso, delle imposte applicabili. Nel primo caso, potrebbe non sussistere un arricchimento senza giusta causa del soggetto che ha emesso la fattura.

    (v. punti 48-51, dispositivo 2)