Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione / Austria

(causa C-564/07)

«Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Libera prestazione di servizi — Consulenti in materia di brevetti — Obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità professionale — Obbligo di designare un domiciliatario nello Stato membro di destinazione dei servizi»

1. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23)

2. 

Libera prestazione dei servizi — Restrizioni (Art. 49 CE) (v. punti 31-32, 35-37, 47-53, 55 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE — Esigenze imposte dalla normativa nazionale riguardo ai consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro per poter prestare servizi, a titolo temporaneo, nello Stato membro interessato — Obbligo d’iscriversi nel registro nazionale, di possedere a tal fine un’assicurazione per la responsabilità professionale, di essere sottoposti al rispetto di tutte le norme disciplinari nazionali diverse da quelle collegate alle qualifiche professionali e di agire in concerto con un mandatario locale.

Dispositivo

1) 

La Repubblica d’Austria, avendo obbligato i consulenti in materia di brevetti regolarmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano temporaneamente prestare servizi in Austria, a ricorrere a un domiciliatario residente in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 49 CE.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione / Austria

(causa C-564/07)

«Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Libera prestazione di servizi — Consulenti in materia di brevetti — Obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità professionale — Obbligo di designare un domiciliatario nello Stato membro di destinazione dei servizi»

1. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23)

2. 

Libera prestazione dei servizi — Restrizioni (Art. 49 CE) (v. punti 31-32, 35-37, 47-53, 55 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE — Esigenze imposte dalla normativa nazionale riguardo ai consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro per poter prestare servizi, a titolo temporaneo, nello Stato membro interessato — Obbligo d’iscriversi nel registro nazionale, di possedere a tal fine un’assicurazione per la responsabilità professionale, di essere sottoposti al rispetto di tutte le norme disciplinari nazionali diverse da quelle collegate alle qualifiche professionali e di agire in concerto con un mandatario locale.

Dispositivo

1) 

La Repubblica d’Austria, avendo obbligato i consulenti in materia di brevetti regolarmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano temporaneamente prestare servizi in Austria, a ricorrere a un domiciliatario residente in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 49 CE.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.