Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 – Commissione / Austria
(causa C‑564/07)
«Inadempimento di uno Stato – Art. 49 CE – Libera prestazione di servizi – Consulenti in materia di brevetti – Obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità professionale – Obbligo di designare un domiciliatario nello Stato membro di destinazione dei servizi»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 23)
2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni (Art. 49 CE) (v. punti 31-32, 35‑37, 47-53, 55 e dispositivo)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE – Esigenze imposte dalla normativa nazionale riguardo ai consulenti in materia di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro per poter prestare servizi, a titolo temporaneo, nello Stato membro interessato – Obbligo d’iscriversi nel registro nazionale, di possedere a tal fine un’assicurazione per la responsabilità professionale, di essere sottoposti al rispetto di tutte le norme disciplinari nazionali diverse da quelle collegate alle qualifiche professionali e di agire in concerto con un mandatario locale. |
Dispositivo
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1) |
La Repubblica d’Austria, avendo obbligato i consulenti in materia di brevetti regolarmente stabiliti in un altro Stato membro, i quali vogliano temporaneamente prestare servizi in Austria, a ricorrere a un domiciliatario residente in Austria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 49 CE. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |