Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 – Commissione / Grecia
(causa C‑559/07)
«Inadempimento di uno Stato – Politica sociale – Art. 141 CE – Parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Regime nazionale delle pensioni civili e militari – Differenza di trattamento con riferimento all’età pensionabile e ai requisiti di durata minima del servizio – Giustificazione – Assenza»
1. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Art. 141 CE – Effetti di una sentenza della Corte che accerta una discriminazione (Art. 141 CE) (v. punto 26)
2. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Retribuzione – Nozione – Regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Art. 141 CE) (v. punti 42, 44, 46‑47, 49‑50, 55, 60)
3. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione –Regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Art. 141 CE) (v. punti 62, 66‑68)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 141 CE – Violazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Regime nazionale delle pensioni civili e militari che prevede un’età pensionabile diversa a seconda del sesso. |
Dispositivo
1) Mantenendo in vigore le disposizioni che prevedono differenze tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile con riferimento all’età pensionabile e alla durata minima del servizio richiesta ai sensi del codice greco delle pensioni civili e militari istituito con decreto presidenziale 3 luglio 2000, n. 166, nella versione applicabile alla presente causa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 141 CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.