Causa C-523/07

Causa promossa da

A

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione ratione materiae — Nozione di “materie civili” — Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Residenza abituale del minore — Provvedimenti cautelari — Competenza»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 29 gennaio 2009   I ‐ 2808

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009   I ‐ 2831

Massime della sentenza

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di «materie civili»

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, quinto e decimo ‘considerando’, artt. 1, nn. 1 e 2, lett. d), e 2, punto 7]

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Nozione di «residenza abituale» ai sensi dell’art. 8, n. 1

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, dodicesimo ‘considerando’ e art. 8, n. 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Provvedimenti provvisori e cautelari

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 20, 53 e 55, lett. c)]

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza giurisdizionale

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 53)

  1.  L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, una decisione che ordina la presa in carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

    (v. punto 29, dispositivo 1)

  2.  Dato che l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «residenza abituale», la determinazione di tale nozione deve essere effettuata alla luce del contesto delle disposizioni e dell’obiettivo del regolamento, in particolare quello che emerge dal suo dodicesimo ‘considerando’, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza. Quindi, oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare.

    Pertanto, la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, dev’essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. Compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.

    (v. punti 33, 35, 38, 44, dispositivo 2)

  3.  Un giudice nazionale può disporre un provvedimento cautelare, come la presa in carico di minori, ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    tale provvedimento deve essere urgente;

    deve essere adottato rispetto a persone presenti nello Stato membro di cui trattasi, e

    deve essere provvisorio.

    L’attuazione di tale provvedimento, adottato in vista della salvaguardia dell’interesse superiore del minore, nonché il suo carattere imperativo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l’attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, stante il carattere temporaneo dei provvedimenti provvisori o cautelari, circostanze legate all’evoluzione fisica, psicologica e intellettuale del minore possono rendere necessario l’intervento precoce del giudice competente affinché siano adottate misure definitive. Pertanto, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.

    (v. punti 47, 56, 59, 64-65, dispositivo 3)

  4.  Qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, senza essere tenuto a deferire il caso ad un altro giudice. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale cha ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, il giudice competente di un altro Stato membro.

    (v. punto 71, dispositivo 4)