Causa C-488/07

Royal Bank of Scotland Group plc

contro

The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia)]

«Sesta direttiva IVA — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per le operazioni imponibili e per le operazioni esenti — Detrazione per il prorata — Calcolo — Metodi previsti all’art. 17, n. 5, terzo comma — Obbligo di applicazione della regola di arrotondamento dell’art. 19, n. 1, secondo comma»

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 dicembre 2008   I ‐ 10411

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione

(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, n. 5, terzo comma, e 19, n. 1)

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento prevista all’art. 19, n. 1, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, allorché il prorata del diritto a detrazione dell’imposta a monte viene calcolato secondo uno dei metodi speciali di cui all’art. 17, n. 5, terzo comma, lett. a), b), c) o d), di tale direttiva.

L’art. 19, n. 1, della sesta direttiva rinvia solo al prorata di detrazione, previsto all’art. 17, n. 5, primo comma, di tale direttiva, e stabilisce così una regola dettagliata di calcolo solo per il prorata cui si riferisce quest’ultima disposizione. Ne deriva che, nella misura in cui un determinato caso di specie è assoggettato ad un regime di deroga, come previsto all’art. 17, n. 5, terzo comma, lett. a)-d), della sesta direttiva, esso è escluso dalla regola di calcolo del prorata di detrazione dell’art. 19 di tale direttiva. Pertanto, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di quest’ultima disposizione, allorché fanno ricorso ai metodi di calcolo previsti all’art. 17, n. 5, terzo comma, lett. a), b), c) o d), di questa stessa direttiva, ma possono adottare regole di arrotondamento proprie, nel rispetto dei principi su cui si fonda il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.

(v. punti 22, 25, 29 e dispositivo)