Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Francia / Consiglio

(causa C-479/07)

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 809/2007 — Definizione della nozione di “rete da posta derivante” — “Thonaille” — Obbligo di motivazione — Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione»

1. 

Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Provvedimenti tecnici di conservazione — Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 36-38, 43-45)

2. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE) (v. punti 49-54)

3. 

Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Provvedimenti tecnici di conservazione — Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 63-70)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «rete da posta derivante» — Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» — Violazione dell'obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Repubblica francese è condannata alle spese.

3) 

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Francia / Consiglio

(causa C-479/07)

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 809/2007 — Definizione della nozione di “rete da posta derivante” — “Thonaille” — Obbligo di motivazione — Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione»

1. 

Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Provvedimenti tecnici di conservazione — Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 36-38, 43-45)

2. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE) (v. punti 49-54)

3. 

Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Provvedimenti tecnici di conservazione — Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 63-70)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «rete da posta derivante» — Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» — Violazione dell'obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Repubblica francese è condannata alle spese.

3) 

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.