Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Francia / Consiglio
(causa C-479/07)
«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 809/2007 — Definizione della nozione di “rete da posta derivante” — “Thonaille” — Obbligo di motivazione — Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione»
|
1. |
Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Provvedimenti tecnici di conservazione — Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 36-38, 43-45) |
|
2. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE) (v. punti 49-54) |
|
3. |
Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Provvedimenti tecnici di conservazione — Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 63-70) |
Oggetto
Ricorso di annullamento — Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «rete da posta derivante» — Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» — Violazione dell'obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
|
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese. |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Francia / Consiglio
(causa C-479/07)
«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 809/2007 — Definizione della nozione di “rete da posta derivante” — “Thonaille” — Obbligo di motivazione — Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione»
|
1. |
Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Provvedimenti tecnici di conservazione — Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 36-38, 43-45) |
|
2. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE) (v. punti 49-54) |
|
3. |
Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Provvedimenti tecnici di conservazione — Divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza (Regolamento del Consiglio n. 809/2007) (v. punti 63-70) |
Oggetto
Ricorso di annullamento — Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «rete da posta derivante» — Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» — Violazione dell'obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
|
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese. |