Causa C-459/07

Veli Elshani

contro

Hauptzollamt Linz

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz)

«Codice doganale comunitario — Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) — Nascita dell’obbligazione doganale — Introduzione irregolare di merci — Sequestro con confisca — Estinzione dell’obbligazione doganale — Momento in cui deve intervenire il sequestro»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 4 novembre 2008   I ‐ 2762

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009   I ‐ 2786

Massime della sentenza

  1. Unione doganale – Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci – Nozione e momento dell’introduzione irregolare – Superamento del primo ufficio doganale senza che vi siano state espletate le formalità doganali

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 38, n. 1, 40 e 202, n. 1)

  2. Unione doganale – Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci – Estinzione dell’obbligazione doganale – Momento in cui ha luogo il sequestro delle merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2700/2000; regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202 e 233, primo comma, lett. d)]

  3. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale

    (Art. 234 CE)

  1.  Costituisce un’introduzione irregolare nel territorio doganale comunitario l’importazione di merci che non rispetti le fasi previste dal regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000. In primo luogo, ai sensi dell’art. 38, n. 1, di questo codice, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio o all’ufficio doganale designato o in una zona franca. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 40 del detto codice, allorché le merci arrivano all’ufficio doganale, esse devono essere presentate in dogana.

    Di conseguenza, costituiscono l’oggetto di un’«introduzione irregolare» in tale territorio, ai sensi dell’art. 202 del codice doganale comunitario, le merci che, avendo attraversato la frontiera terrestre esterna della Comunità, si trovano in detto territorio oltre il primo ufficio doganale situato all’interno del territorio doganale della Comunità senza essere state condotte a tale ufficio e presentate in dogana, con la conseguenza che le autorità doganali non hanno ricevuto comunicazione dell’avvenuta introduzione di tali merci da parte delle persone responsabili dell’esecuzione di questo obbligo. Inoltre, un’operazione d’importazione di merci che si svolge in tali circostanze fa sorgere un’obbligazione doganale a carico, in particolare, della persona che ha proceduto a tale importazione nel momento stesso dell’introduzione irregolare, vale a dire nel momento in cui è pacifico che le formalità previste, segnatamente, dagli artt. 38-41 di detto codice non sono state espletate. Pertanto, l’introduzione irregolare e la nascita dell’obbligazione avvengono contemporaneamente.

    (v. punti 21, 26-28, dispositivo 1)

  2.  Gli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, devono essere interpretati nel senso che, per determinare l’estinzione dell’obbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità europea deve intervenire prima che le merci in questione superino il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio.

    Infatti, l’obiettivo dell’estinzione dell’obbligazione doganale di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale è di evitare l’imposizione di un dazio nel caso in cui la merce, seppure introdotta in modo irregolare nel territorio comunitario, non abbia potuto essere commercializzata e non abbia pertanto costituito una minaccia, in termini di concorrenza, per le merci comunitarie. Nel contesto di tale codice, il sequestro con confisca delle merci all’atto dell’introduzione irregolare di queste ultime, previsto dall’art. 233, primo comma, lett. d), del codice stesso, costituisce una causa di estinzione dell’obbligazione doganale che deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, la quale risponde all’esigenza di tutelare le risorse proprie della Comunità. Tale esigenza costituisce un obiettivo che non può essere compromesso con l’istituzione di nuove cause di estinzione dell’obbligazione doganale. Questa necessità s’impone, a maggior ragione, per quanto concerne la determinazione del momento in cui deve aver luogo il sequestro delle merci che può comportare l’estinzione dell’obbligazione doganale relativa a queste ultime. Ne consegue che il sequestro di merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in violazione delle formalità previste dagli artt. 38-41 del codice doganale, il quale si verifichi oltre il primo ufficio doganale situato all’interno di questo territorio e avvenga praticamente per caso, non può comportare l’estinzione dell’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 233, primo comma, lett. d), del codice suddetto.

    (v. punti 29-31, 34, dispositivo 1)

  3.  Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

    La Corte, tuttavia, non può statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma comunitaria o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte. Si realizza tale ipotesi nel caso in cui una questione pregiudiziale miri a sottoporre all’esame della Corte la validità di una norma comunitaria che non è oggetto della controversia nella causa principale ed è manifestamente estranea all’oggetto di quest’ultima.

    (v. punti 40-45)