Sentenza della Corte (Settima Sezione) 1° aprile 2008 – Commissione / Lussemburgo

(causa C‑417/07)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/36/CE – Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1.                     Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 7)

2.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione chiara e precisa (Art. 249 CE) (v. punto 10)

3.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 12)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/36/CE, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (GU L 143, pag. 76)

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/36/CE, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi della detta direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.