Causa C-397/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Società di capitali — Direttiva 69/335/CEE — Artt. 2, nn. 1 e 3, 4, n. 1, e 7 — Imposta sui conferimenti — Esenzione — Presupposti — Trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria da uno Stato membro in un altro Stato membro — Imposta sui conferimenti del capitale destinato alle attività commerciali svolte in uno Stato membro da succursali o da centri permanenti di attività di società stabilite in un altro Stato membro»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 5 marzo 2009 I ‐ 6032
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 I ‐ 6051
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali – Operazioni esenti
[Direttiva del Consiglio 69/335, art. 7, n. 1, lett. b)]
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali
[Direttiva del Consiglio 69/335, art. 4, n. 1, lett. g) e h)]
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali
(Direttiva del Consiglio 69/335, art. 2, n. 1)
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali come modificata con direttiva 85/303, lo Stato membro che subordini l’esenzione dall’imposta sui conferimenti per le operazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 69/335 al rispetto di talune condizioni, come l’obbligo, per la società interessata, di scegliere un regime speciale di esenzione ed informarne l’amministrazione finanziaria.
Infatti, l’esenzione dall’imposta sui conferimenti per le operazioni di cui alla disposizione citata è obbligatoria e incondizionata, e costituisce per le società interessate un diritto il cui esercizio dev’essere garantito a livello nazionale in modo semplice e scevro di ambiguità.
(v. punto 27 e dispositivo)
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali come modificata con direttiva 85/303, lo Stato membro che assoggetti ad imposta sui conferimenti il trasferimento, da uno Stato membro nel suo territorio, della sede della direzione effettiva o della sede statutaria delle società di capitali che non siano state assoggettate ad imposta analoga nello Stato membro di origine.
Infatti, il criterio di «imposizione» o «assoggettamento» nello Stato membro d’origine non corrisponde al criterio della «società di capitali», stabilito all’art. 4, n. 1, lett. g) e h), della direttiva 69/335, e consente pertanto l’applicazione dell’imposta sui conferimenti in casi non contemplati dalla direttiva.
(v. punto 37 e dispositivo)
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali come modificata con direttiva 85/303, lo Stato membro che assoggetti ad imposta sui conferimenti il capitale destinato alle attività commerciali svolte nel suo territorio dalle succursali o dai centri permanenti di attività di società stabilite in uno Stato membro che non riscuote un tributo simile.
Infatti, la tassazione di siffatte operazioni commerciali di società di capitali con sede della direzione effettiva in altri Stati membri è in contrasto con l’art. 2, n. 1, della direttiva 69/335, il quale dispone che le operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni.
(v. punto 45 e dispositivo)