Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 — Commissione / Regno Unito
(causa C-390/07)
«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegati I e II — Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili — Nozione di «eutrofizzazione» — Criteri — Onere della prova — Data rilevante per l’esame degli elementi probatori — Applicazione degli obblighi di raccolta — Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili»
|
1. |
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione — Eutrofizzazione — Nozione (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 2, punto 11, e 5, n. 1) (v. punti 26-29, 33-38) |
|
2. |
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione — Obbligo per gli Stati membri di raccogliere i dati necessari per tale individuazione (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, n. 1, e allegato II) (v. punti 32, 39, 42-46, 355) |
|
3. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato [Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5 n. 1, allegato II, lett. a)] (v. punti 50-63) |
|
4. |
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, nn. 2, 3 e 5, e allegato I, B) (v. punti 347, 357, dispositivo 1) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Art. 3, nn. 1 e 2, e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Mancata individuazione di talune aree che avrebbero dovuto essere classificate come sensibili all’eutrofizzazione e mancata applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere individuate come sensibili.
Dispositivo
|
1) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da Craigavon (impianto di trattamento di Ballynacor e Bullay’s Hill) nonché da Magherafelt, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
|
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. |
|
4) |
La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese. |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 — Commissione / Regno Unito
(causa C-390/07)
«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegati I e II — Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili — Nozione di «eutrofizzazione» — Criteri — Onere della prova — Data rilevante per l’esame degli elementi probatori — Applicazione degli obblighi di raccolta — Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili»
|
1. |
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione — Eutrofizzazione — Nozione (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 2, punto 11, e 5, n. 1) (v. punti 26-29, 33-38) |
|
2. |
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione — Obbligo per gli Stati membri di raccogliere i dati necessari per tale individuazione (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, n. 1, e allegato II) (v. punti 32, 39, 42-46, 355) |
|
3. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato [Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5 n. 1, allegato II, lett. a)] (v. punti 50-63) |
|
4. |
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, nn. 2, 3 e 5, e allegato I, B) (v. punti 347, 357, dispositivo 1) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Art. 3, nn. 1 e 2, e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Mancata individuazione di talune aree che avrebbero dovuto essere classificate come sensibili all’eutrofizzazione e mancata applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere individuate come sensibili.
Dispositivo
|
1) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da Craigavon (impianto di trattamento di Ballynacor e Bullay’s Hill) nonché da Magherafelt, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
|
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. |
|
4) |
La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese. |