Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 — Commissione / Regno Unito

(causa C-390/07)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegati I e II — Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili — Nozione di «eutrofizzazione» — Criteri — Onere della prova — Data rilevante per l’esame degli elementi probatori — Applicazione degli obblighi di raccolta — Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili»

1. 

Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione — Eutrofizzazione — Nozione (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 2, punto 11, e 5, n. 1) (v. punti 26-29, 33-38)

2. 

Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione — Obbligo per gli Stati membri di raccogliere i dati necessari per tale individuazione (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, n. 1, e allegato II) (v. punti 32, 39, 42-46, 355)

3. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato [Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5 n. 1, allegato II, lett. a)] (v. punti 50-63)

4. 

Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, nn. 2, 3 e 5, e allegato I, B) (v. punti 347, 357, dispositivo 1)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 3, nn. 1 e 2, e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Mancata individuazione di talune aree che avrebbero dovuto essere classificate come sensibili all’eutrofizzazione e mancata applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere individuate come sensibili.

Dispositivo

1) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da Craigavon (impianto di trattamento di Ballynacor e Bullay’s Hill) nonché da Magherafelt, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

2) 

Il ricorso è respinto per il resto.

3) 

La Commissione europea è condannata alle spese nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

4) 

La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese.


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 — Commissione / Regno Unito

(causa C-390/07)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegati I e II — Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili — Nozione di «eutrofizzazione» — Criteri — Onere della prova — Data rilevante per l’esame degli elementi probatori — Applicazione degli obblighi di raccolta — Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili»

1. 

Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione — Eutrofizzazione — Nozione (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 2, punto 11, e 5, n. 1) (v. punti 26-29, 33-38)

2. 

Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione — Obbligo per gli Stati membri di raccogliere i dati necessari per tale individuazione (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, n. 1, e allegato II) (v. punti 32, 39, 42-46, 355)

3. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato [Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5 n. 1, allegato II, lett. a)] (v. punti 50-63)

4. 

Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271 — Trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, nn. 2, 3 e 5, e allegato I, B) (v. punti 347, 357, dispositivo 1)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 3, nn. 1 e 2, e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Mancata individuazione di talune aree che avrebbero dovuto essere classificate come sensibili all’eutrofizzazione e mancata applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10000 in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere individuate come sensibili.

Dispositivo

1) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da Craigavon (impianto di trattamento di Ballynacor e Bullay’s Hill) nonché da Magherafelt, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

2) 

Il ricorso è respinto per il resto.

3) 

La Commissione europea è condannata alle spese nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

4) 

La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese.