Causa C-377/07

Finanzamt Speyer-Germersheim

contro

STEKO Industriemontage GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Imposta sulle società — Disposizioni transitorie — Deduzione del deprezzamento di partecipazioni in società non residenti»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 gennaio 2009   I ‐ 302

Massime della sentenza

Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società

(Art. 56 CE)

In circostanze in cui una società di capitali residente detiene in un’altra società di capitali una partecipazione inferiore al 10% e subisce una riduzione di utili derivante da un ammortamento parziale della sua partecipazione in tale società, l’art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che osta a che un divieto di dedurre le riduzioni di utili connesse a tale partecipazione entri in vigore prima per la partecipazione in una società non residente che per la partecipazione in una società residente.

Infatti, una tale disparità di trattamento fondata sul luogo di investimento dei capitali è idonea a dissuadere un azionista dall’investire i propri capitali in una società stabilita in un altro Stato membro e a produrre altresì un effetto restrittivo nei confronti delle società stabilite in altri Stati membri, creando nei loro riguardi un ostacolo alla raccolta di capitali nello Stato membro di cui trattasi. Inoltre, il fatto di sapere che la possibilità di ridurre l’ammontare degli utili imponibili mediante ammortamenti parziali si estinguerà prima per una partecipazione in una società non residente che per una partecipazione in una società residente, è idoneo a dissuadere la società interessata dal mantenere partecipazioni in una società non residente e a indurla a disfarsene più rapidamente rispetto a quanto avrebbe fatto in relazione a partecipazioni detenute in società residenti. Poco importa, a tal riguardo, che la disparità di trattamento sia esistita soltanto per un periodo di tempo limitato, in quanto tale circostanza di per sé non impedisce che la disparità di trattamento produca effetti rilevanti e che, quindi, la restrizione alla libertà di circolazione dei capitali sia reale.

Quanto alla possibilità riconosciuta ad una società residente di dedurre dai propri redditi imponibili le riduzioni di utili derivanti da un ammortamento parziale di proprie partecipazioni, a seconda che queste siano detenute in una società residente o in una società non residente, la disparità di trattamento non si fonda su un’obiettiva differenza di situazioni.

Una simile disparità di trattamento non è giustificata dal margine di manovra di cui disporrebbero gli Stati membri per istituire un regime transitorio al fine di rendere il regime nazionale dell’imposta sulle società compatibile con il diritto comunitario e di sopprimere eventuali discriminazioni. Infatti, questo margine di manovra trova sempre i suoi limiti nel rispetto delle libertà fondamentali e, in particolare, nel rispetto della libera circolazione dei capitali. Anche se un regime transitorio siffatto può spiegarsi con un intento legittimo di assicurare una transizione senza interruzioni dal regime precedente verso il nuovo regime, e anche se vi sono argomenti che consentono di chiarire la ragione per cui il nuovo regime è stato introdotto più tardi per le società titolari di partecipazioni in società residenti, tali argomenti non possono giustificare la detta disparità di trattamento a danno delle società titolari di partecipazioni in società non residenti.

Tale disparità di trattamento non è giustificata neppure dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale, poiché il fatto che, successivamente, sia possibile ottenere un’esenzione delle plusvalenze realizzate in caso di cessione, nell’ipotesi in cui sia realizzato un utile di livello sufficiente, non costituisce un argomento attinente alla coerenza fiscale atto a giustificare un diniego di deduzione immediata delle perdite subite dalle società che detengono partecipazioni in società non residenti.

Infine, quanto all’esigenza di garantire l’effettività dei controlli fiscali, un simile motivo imperativo d’interesse generale è in ogni caso privo di pertinenza allorché il deprezzamento del valore delle partecipazioni detenute in società non residenti risulta da un calo delle quotazioni in Borsa.

(v. punti 27-29, 35, 49-50, 54-56 e dispositivo)