SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 novembre 2008 ( *1 )

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Validità di un regolamento di classificazione — Interpretazione dell’allegato del regolamento (CE) n. 1196/97 — Artt. 220 e 239 del codice doganale — Artt. 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Fogli essiccati composti di farina di riso, sale e acqua — Classificazione doganale — Recupero di dazi all’importazione — Procedura di sgravio — Errore riconoscibile delle autorità doganali — Negligenza manifesta dell’importatore»

Nel procedimento C-375/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 13 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Staatssecretaris van Financiën,

contro

Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV, dall’avv. H. de Bie, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels, C. ten Dam e M. Mol, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, dal sig. K. Georgiadis nonché dalle sig.re Z. Chatzipavlou e I. Pouli, in qualità di agenti;

per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia, assistita dall’avv. F. Tuytschaever, advocaat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sulla voce doganale applicabile all’importazione di carta di riso e sull’eventuale invalidità del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento di classificazione»), e, dall’altro, sulle prerogative di cui dispone il giudice nazionale investito di un ricorso contro una decisione concernente il recupero di dazi all’importazione qualora la Commissione delle Comunità europee abbia già espresso valutazioni di fatto o di diritto sulle operazioni di importazione in questione.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra lo Staatssecretaris van Financiën e la Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (in prosieguo: «H & S») in merito alla classificazione doganale di fogli di riso, detti anche «carta di riso».

Contesto normativo

Il diritto comunitario

La normativa inerente alla classificazione doganale della carta di riso

3

Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), ha istituito una nomenclatura completa delle merci che sono oggetto di operazioni di importazione o di esportazione nella Comunità europea (in prosieguo: la «NC»); tale nomenclatura figura nell’allegato I di questo regolamento.

4

Le sottovoci 19019099 e 19059020 della NC, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 agosto 1997, n. 1624, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 224, pag. 16), erano applicabili alla fattispecie.

5

Le voci 1901 e 1905 della NC, nonché le sottovoci ad essa corrispondenti, sono così formulate:

«1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao (…), non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao (…), non nominate né comprese altrove:

(…)

 

1901 90 99

— — —

altri:

(…)

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

(…)

 

1905 90

altri:

(…)

 

1905 90 20

— —

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido e di fecola e prodotti simili»

6

La versione olandese della NC riporta la voce 1905 e le relative sottovoci nei seguenti termini:

«1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

(…)

 

1905 90

andere:

(…)

 

1905 90 20

— —

ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel.»

7

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della NC a livello comunitario, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 2658/87 la Commissione può adottare taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci particolari nella NC.

8

Ai sensi dell’allegato del regolamento di classificazione, rientrano nella sottovoce 19059020 della NC le «preparazion[i] alimentar[i], sotto forma di fogli essiccati, traslucidi, di varie dimensioni, fatti di farina di riso, sale e acqua». Tale allegato precisa altresì che «[d]opo essere stati immersi in acqua (…), questi fogli vengono generalmente utilizzati come “involucri” per involtini primavera e prodotti simili».

9

La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 unitamente al relativo protocollo di emendamento (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), è stata approvata per conto della Comunità con decisione del Consiglio , 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

10

Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di tale sistema. Detta disposizione prevede che ciascuna parte contraente si impegni altresì ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le sue note di sezione, di capitolo e di sottovoce, e a non modificarne la portata.

11

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, istituito in forza di un’apposita convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni fissate all’art. 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato SA.

12

La nota esplicativa della Commissione relativa alla sottovoce 19059020 della NC rinvia alle «note esplicative del SA, voce 1905, titolo B».

13

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 1905 è così formulata:

«(…)

A)

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao.

(…)

B)

Ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili.

Questa voce comprende un certo numero di prodotti a base di pasta di farina o di fecola per lo più cotti, che si presentano generalmente in forma di dischi o fogli ed hanno utilizzazioni molto diverse.

(…)

Rientrano ugualmente in questa voce i fogli sottili di pasta, di farina o di fecola cotta e disseccata, destinati a rivestire alcuni articoli di pasticceria e di confetteria e specialmente i torroni (…)».

La normativa inerente alla non contabilizzazione a posteriori e allo sgravio dei dazi all’importazione

— Sulla non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali

14

L’art. 220, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 82/97 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), così dispone:

«2.   (…) non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

(…)

b)

l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;

(…)».

15

L’art. 869 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione , n. 1677/98 (GU L 212, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), così prevede:

«Spetta all’autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi:

(…)

b)

quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice, sempre che l’importo non riscosso, per errore, da un operatore e riguardante, all’occorrenza, varie operazioni d’importazione o di esportazione sia inferiore a 50000 [euro];

(…)».

16

L’art. 871 del regolamento di applicazione è così formulato:

«Eccettuati i casi di cui all’articolo 869, quando l’autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876. La pratica inviata alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un attento esame del caso. Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta dalla persona di cui trattasi nel caso da presentare alla Commissione, dove si attesti che questa ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

La Commissione accusa immediata ricezione della pratica allo Stato membro interessato.

Quando si constati che gli elementi d’informazione comunicati dallo Stato membro non consentono di deliberare con cognizione di causa sul caso all’esame, la Commissione può chiedere che le vengano comunicate informazioni complementari».

17

L’art. 873, primo comma, del regolamento di applicazione così dispone:

«Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi».

— Sul rimborso o lo sgravio dei dazi doganali

18

Ai sensi dell’art. 239 del codice doganale:

«1.   Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:

da determinarsi secondo la procedura del comitato;

dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato (…)».

19

L’art. 905 del regolamento di applicazione così dispone:

«1.   Quando l’autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell’articolo 239, paragrafo 2 del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell’articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909.

Tuttavia, salvo in caso di dubbi da parte della suddetta autorità doganale di decisione, questa può decidere di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 239, paragrafo 1, del codice, e purché l’importo che riguarda un operatore in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all’occorrenza, a diverse operazioni d’importazione o di esportazione sia inferiore a 50000 [euro].

Il termine “interessato” deve essere inteso nel senso di cui all’articolo 899.

In tutti gli altri casi, l’autorità doganale di decisione respinge la domanda.

2.   La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa contiene inoltre una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi.

La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

Quando risulti che gli elementi d’informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d’informazione complementari

(…)».

20

L’art. 907, primo comma, del regolamento di applicazione prevede che:

«Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell’ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica».

Il diritto nazionale

21

L’art. 8:72, n. 4, della legge generale sul diritto amministrativo (Algemene Wet Bestuursrecht) così recita:

«Qualora il giudice ritenga la domanda fondata, può ingiungere all’amministrazione di adottare una nuova decisione ovvero di compiere un altro atto, tenendo conto della sua pronuncia, oppure può disporre che la sua pronuncia subentri in luogo della decisione, o della parte di essa, annullata».

Causa principale e questioni pregiudiziali

22

La H & S è un’impresa olandese che si occupa di produzione e di commercio e che, in particolare, fornisce ai ristoratori prodotti alimentari orientali. Come tale, importa da diversi anni carta di riso proveniente dal Vietnam.

23

Già nel 1996 la H & S importava tale prodotto dichiarandolo alla sottovoce 19019099 della NC. Detta classificazione doganale sarebbe stata accettata più volte dall’autorità doganale olandese (in prosieguo: l’«autorità doganale»), anche in esito a controlli e analisi su campioni dei carichi importati.

24

Il 27 giugno 1997 la Commissione ha adottato il regolamento di classificazione, il quale prevede che i prodotti in questione rientrino in effetti nella sottovoce 19059020 della NC. Tale regolamento è stato pubblicato il nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è entrato in vigore il .

25

Ciononostante, la H & S ha continuato a importare carta di riso classificandola nella sottovoce doganale 19019099. Parimenti, l’autorità doganale ha continuato ad accettare le sue dichiarazioni, da ultimo il 14 luglio 1997 e il . Finché, quello stesso 16 marzo, essa si è resa conto dell’erroneità della classificazione e ha informato la società che la merce in questione rientrava nella voce prescritta dal regolamento di classificazione, vale a dire la sottovoce 19059020 della NC. A partire da quel momento, la H & S ha dichiarato le sue derrate sotto tale voce.

26

Nel corso del 2000 l’autorità doganale ha comunicato alla H & S che avrebbe proceduto al recupero dei dazi che avrebbero dovuto essere versati, nel periodo dal 25 novembre 1997 al , in base alla sottovoce 19059020 della NC.

27

La H & S ha quindi presentato una domanda di sgravio di tali dazi. Investita il 19 settembre 2002 di una domanda ai sensi dell’art. 905 del regolamento di applicazione, la Commissione ha adottato la decisione , REM 19/2002 (in prosieguo: la «decisione »), con cui ha dichiarato che lo sgravio dei dazi all’importazione non risulta giustificato in un caso particolare. Tale decisione è stata impugnata dalla H & S dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee a mezzo di un ricorso per annullamento depositato in data . La sentenza del , causa T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto detto ricorso, è stata impugnata dalla H & S nella causa iscritta al ruolo della Corte con il numero C-38/07 P.

28

Il 22 novembre 2000, l’autorità doganale ha notificato alla H & S un’ingiunzione di pagamento per un importo di NLG 645399,50 NLG (pari a EUR 292869,52). A seguito di opposizione della H & S, l’ispettore ha confermato le ingiunzioni di pagamento, ad eccezione di NLG 13650,30, a seguito dell’annullamento di una dichiarazione doganale.

29

Il 29 marzo 2001 la H & S ha adito la Tariefcommissie, alla quale è subentrata, in corso di causa, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam). Quest’ultimo, in data , ha dichiarato il ricorso fondato e ha annullato la decisione dell’ispettore nonché le ingiunzioni di pagamento. Il giudice, infatti, pur confermando che i fogli di riso rientravano nella sottovoce 19059020 della NC, ha rilevato che la classificazione erronea all’interno della sottovoce 19019099 della NC era conseguenza di un errore dell’autorità doganale; errore che non avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dalla H & S e tale da consentire la rinuncia alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione in tal modo elusi, ai sensi dell’art. 220 del codice doganale.

30

A fronte di ciò, lo Staatssecretaris van Financiën ha proposto ricorso per cassazione davanti al giudice del rinvio, censurando l’applicazione dell’art. 220 del codice doganale fatta dal Gerechtshof te Amsterdam; dal canto suo, la H & S ha presentato ricorso incidentale teso a far dichiarare che i suoi prodotti rientravano in realtà nella sottovoce 19019099 della NC.

31

Come risulta dall’ordinanza di rinvio, è pacifico che i prodotti importati sono composti da farina di riso, acqua e sale, mescolati e plasmati, poi appiattiti ed essiccati. Tali prodotti non sono idonei al consumo senza previa sottoposizione ad un trattamento termico.

32

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, il giudice del rinvio constata che, stando alle note esplicative del SA, la voce 1905 della NC sarebbe caratterizzata non tanto dal fatto di concernere prodotti cotti, ma, piuttosto, da quello di contemplare prodotti di forma sottile.

33

Tuttavia, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, sarebbe ugualmente possibile affermare che le voci 1901 e 1905 della NC si distinguono per il fatto che la prima concerne prodotti non cotti, mentre la seconda concerne derrate cotte.

34

Posto che il regolamento di classificazione colloca senza alcuna riserva i fogli di riso nella voce 1905 della NC, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione dei Paesi Bassi) ritiene necessario sottoporre alla Corte la questione della sua validità.

35

In ordine al giudizio principale, detto giudice constata che il Gerechtshof te Amsterdam ha ritenuto, nella sua sentenza del 7 dicembre 2004, che fossero soddisfatti i tre criteri relativi alla riconoscibilità dell’errore dell’autorità doganale necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 220 del codice doganale, quando invece la Commissione aveva deciso, il , che quegli stessi criteri non fossero soddisfatti riguardo alla valutazione della diligenza dell’opertore ai fini dell’applicazione dell’art. 239 del codice in questione, come il Tribunale ha confermato nella propria sentenza Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione, sopra menzionata, respingendo il ricorso della H & S avverso la decisione in data .

36

Secondo il giudice del rinvio, il punto è sapere quale sia la decisione cui deve attenersi un’autorità doganale nazionale nel caso in cui la Commissione e il giudice nazionale abbiano adottato due soluzioni opposte in ordine alla valutazione dei tre criteri di cui si è detto. Più in particolare, si tratterebbe di definire qual è la competenza del giudice nazionale rispetto a quella della Commissione nell’ambito dell’applicazione di questi criteri.

37

Il giudice del rinvio rileva che l’autorità doganale, se ritiene che le condizioni previste dal codice doganale siano soddisfatte, trasmette la pratica alla Commissione, decidendo quest’ultima se sia o meno necessario procedere al recupero dei dazi all’importazione (art. 220 del codice doganale), oppure se sia giustificato uno sgravio (art. 239 del codice). In tal caso, sarebbe garantita l’applicazione uniforme del diritto comunitario.

38

Tuttavia, la situazione sarebbe diversa se l’autorità doganale non ritenesse soddisfatte le condizioni per l’attuazione dell’art. 220 del codice doganale. In tale ipotesi, essa non si rimette alla Commissione e, qualora l’interessato proponga un ricorso contro la decisione di tale autorità, spetta al giudice nazionale valutare se le condizioni per rinunciare al recupero siano soddisfatte o meno. L’applicazione uniforme del diritto comunitario, in tal caso, può essere garantita attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale. Tuttavia, qualora la decisione emessa dal giudice nazionale fosse impugnabile, quest’ultimo non sarebbe obbligato a sospendere il procedimento per porre una questione pregiudiziale.

39

In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se fogli, quali descritti nell’allegato al regolamento [di classificazione], rientrino nella voce 1905 della [NC], allorché si tratta di fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico.

2)

Se, alla luce della soluzione per la questione precedente, il regolamento [di classificazione] sia valido.

3)

Se l’art. 871 del regolamento [di applicazione] debba essere interpretato nel senso che, laddove, ai sensi del detto art. 871, n. 1, gravi sull’autorità doganale l’obbligo di sottoporre una fattispecie alla Commissione prima di poter decidere di rinunciare ad una contabilizzazione a posteriori nella detta fattispecie, il giudice nazionale — chiamato a decidere su un ricorso promosso dal debitore d’imposta avverso la decisione dell’autorità doganale di procedere alla contabilizzazione a posteriori — non ha il potere di annullare la contabilizzazione a posteriori in base alla propria conclusione che siano sussistenti le condizioni di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), [del codice doganale] per (dover) rinunciare alla contabilizzazione a posteriori, conclusione che non è suffragata dalla Commissione.

4)

Nel caso in cui la soluzione alla terza questione sia nel senso che la circostanza che sia riconosciuta alla Commissione una certa competenza decisionale in materia di recupero dei dazi doganali non comporta una limitazione della competenza del giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un ricorso relativo al recupero dei dazi doganali, se il diritto comunitario contenga un’altra procedura atta a garantire l’uniforme applicazione del diritto comunitario allorché, in un caso concreto, le valutazioni della Commissione e del giudice nazionale sono divergenti riguardo ai criteri che sono utilizzati nell’ambito dell’art. 220 del codice delle dogane per determinare se un errore dell’autorità doganale sia rilevabile dal debitore d’imposta».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e seconda questione

40

Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se fogli composti di farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico, rientrino nella sottovoce 19059020 della NC e, eventualmente, se il regolamento di classificazione sia valido.

Osservazioni presentate alla Corte

41

La H & S sostiene che la voce 1905 della NC concerne unicamente prodotti cotti e idonei ad essere consumati direttamente, come la Corte avrebbe lasciato intendere al punto 12 della sentenza 11 agosto 1995, causa C-12/94, Uelzena Milchwerke, (Racc. pag. I-2397). Di conseguenza, il regolamento di classificazione dovrebbe essere dichiarato invalido.

42

I governi olandese, ellenico e italiano, nonché la Commissione, ritengono che la voce 1905 della NC non riguardi specificamente prodotti cotti o suscettibili di consumo immediato e che la classificazione dei fogli di riso nella sottovoce 19059020 della NC non contrasti con la nomenclatura combinata. Pertanto, a loro avviso il regolamento di classificazione è valido.

Risposta della Corte

43

Occorre anzitutto ricordare che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite, in particolare, nel testo della voce doganale e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenza 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, Racc. pag. I-6675, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

44

A tale proposito, le note che precedono i capitoli della tariffa doganale comune, così come, peraltro, le note esplicative del SA, costituiscono strumenti importanti per garantire un’applicazione uniforme di questa tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (sentenza Olicom, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi ricitata).

45

È vero che, come osservato dalla ricorrente nella causa principale, la versione olandese del testo della voce 1905 della NC, contrariamente a talune altre versioni linguistiche, non fa espresso riferimento a paste in sfoglie di farina, di amido o di fecola e prodotti similari che devono essere «essiccati». In effetti, tale versione linguistica fa riferimento unicamente ai prodotti che si presentano sotto forma di fogli.

46

Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la necessità dell’interpretazione uniforme dei regolamenti comunitari impone che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione non sia considerato isolatamente, bensì venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (sentenza 11 novembre 1999, causa C-48/98, Söhl e Söhlke, Racc. pag. I-7877, punto 46).

47

In merito alla voce 1901 della NC, utilizzata dalla H & S, si deve rilevare che, come indicato espressamente dalla sua formulazione, essa concerne unicamente le preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto che non siano nominate né comprese altrove nella NC. Detta voce presenta quindi un carattere residuale e non può includere prodotti la cui descrizione corrisponde a quella di altre voci del relativo capitolo della NC. Peraltro, la sottovoce 19019099 della NC, nell’ambito della quale sono state dichiarate le merci oggetto del procedimento principale, corrisponde agli «altri» prodotti, vale a dire quelli che non possono essere classificati all’interno di un’altra sottovoce della suddetta voce residuale 1901.

48

Ora, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, il riferimento alla carta di riso («rice paper») o a prodotti «essiccati» figura espressamente in più versioni linguistiche del testo della sottovoce 19059020 della NC.

49

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla H & S nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, nessuna versione linguistica fa riferimento alla necessità che i prodotti rientranti nella sottovoce in questione debbano assolutamente essere cotti. In effetti, l’unico riferimento allo stato dei prodotti inclusi nella voce 1905 della NC e, più in particolare, nella sottovoce 19059020 concerne il fatto che essi si presentano in forma «essiccata».

50

La nota esplicativa della Commissione riguardante la sottovoce da ultimo menzionata rinvia alle «note esplicative del SA, voce 1905, titolo B». Ebbene, come ha evidenziato il governo olandese, tali note prendono in considerazione un certo numero di prodotti a base di farina o di fecola, per lo più cotti, che si presentano generalmente sotto forma di dischi o fogli e hanno utilizzazioni molto diverse. Pertanto, stando alle note esplicative della Commissione e del SA, la cottura non è una caratteristica necessaria ai fini della classificazione di un prodotto nella sottovoce 19059020 della NC.

51

Da ultimo, non è possibile inferire dal punto 12 della citata sentenza Uelzena Milchwerke che la Corte abbia inteso limitare l’applicazione della voce 1905 della NC ai soli prodotti «cotti». Infatti, è vero che nel suddetto punto 12 la Corte ha ritenuto che la classificazione nella voce 1905 dei «prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria (…)», nonché nella sottovoce 190530 dei «biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini», presuppone che la merce in questione sia stata cotta almeno una volta. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che tale valutazione concerneva unicamente la prima delle categorie di prodotti elencati nel testo della voce 1905, vale a dire in quella dei «[p]rodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao», oggetto del titolo A della nota esplicativa del SA riguardante la voce 1905.

52

Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la classificazione delle preparazioni alimentari a base di farina di riso, sale e acqua, che si presentano sotto forma di dischi o fogli essiccati, traslucidi, di varie dimensioni, nella sottovoce 19059020 della NC è conforme al testo di tale sottovoce.

53

Occorre pertanto risolvere le prime due questioni dichiarando che:

i fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico, rientrano nella sottovoce 19059020 della NC;

l’esame della questione sollevata non ha posto in luce alcun elemento di natura tale da inficiare la validità del regolamento di classificazione.

Sulla terza e quarta questione

54

Con la terza e quarta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, laddove la Commissione si sia già pronunciata su una fattispecie particolare in merito alle condizioni per l’applicazione dell’art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, il giudice nazionale investito della contestazione dell’avviso di recupero dei dazi all’importazione relativi a tale fattispecie sia vincolato, nella valutazione della medesima fattispecie alla luce dell’art. 220 di tale codice, dalla decisione della Commissione.

Osservazioni presentate alla Corte

55

A parere della H & S, il giudice nazionale chiamato a statuire sulle condizioni per l’applicazione dell’art. 220 del codice doganale a una determinata fattispecie non può essere vincolato da una decisione della Commissione che si è pronunciata sulla medesima fattispecie in merito all’art. 239 del codice, dal momento che il rinvio pregiudiziale garantisce l’applicazione uniforme del diritto comunitario.

56

I governi olandese, ellenico e italiano, nonché la Commissione, sostengono che una siffatta decisione di quest’ultima vincola il giudice nazionale e che, nel caso in cui intendesse discostarsene, egli dovrebbe o sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una decisione definitiva dei giudici comunitari investiti di un ricorso per l’annullamento di tale decisione, oppure adire la Corte mediante un rinvio pregiudiziale per una valutazione di validità.

Risposta della Corte

57

In primo luogo, occorre constatare che le procedure previste agli artt. 220 e 239 del codice doganale perseguono lo stesso scopo, segnatamente quello di limitare il pagamento a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione ai casi in cui tale pagamento risulti giustificato e compatibile con il principio fondamentale di tutela del legittimo affidamento (v. sentenze 1o aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I-1819, punto 46, nonché Söhl & Söhlke, cit., punto 54).

58

Ne deriva che le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione di tali disposizioni, vale a dire, in particolare, per l’art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, l’assenza di manifesta negligenza da parte dell’interessato e, per l’art. 220 dello stesso codice, la mancanza di un errore dell’autorità doganale ragionevolmente riconoscibile dal debitore, devono essere interpretate allo stesso modo (v., in tal senso, sentenza Söhl & Söhlke, cit., punto 54).

59

Pertanto, come già in precedenza giudicato dalla Corte, al fine di valutare se un operatore abbia dato prova di «manifesta negligenza» ai sensi dell’art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, si devono applicare, per analogia, i criteri utilizzati nell’ambito dell’art. 220 del codice doganale per verificare la riconoscibilità, per un operatore economico, di un errore nel quale l’autorità doganale è incorsa (v. sentenze Söhl & Söhlke, cit., punti 55 e 56, nonché 13 marzo 2003, causa C-156/00, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-2527, punto 92).

60

Nell’ambito delle procedure ai sensi degli artt. 871 e 905 del regolamento di applicazione, qualora l’autorità doganale ritenga soddisfatte le condizioni previste, rispettivamente, agli artt. 220, n. 2, lett. b), e 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale, tale autorità o lo Stato membro di cui essa fa parte trasmette la pratica alla Commissione affinché quest’ultima stabilisca se dette condizioni siano effettivamente soddisfatte, salvo si tratti di una delle situazioni previste agli artt. 869 e 899 di detto regolamento.

61

A tale proposito, risulta che, eccettuati alcuni casi specifici previsti dalla normativa, il legislatore comunitario ha inteso affidare all’apprezzamento della Commissione le situazioni in cui si rende necessario rinunciare a un’entrata di bilancio che di norma sarebbe dovuta, fermo restando che i dazi doganali percepiti sull’importazione di merci nel territorio comunitario costituiscono una risorsa propria del bilancio delle Comunità europee. Siffatta constatazione è suffragata dai poteri conferiti alla Commissione dagli artt. 875 e 908, n. 3, del regolamento di applicazione, in forza dei quali essa può abilitare uno o più Stati membri, alle condizioni da essa stabilite, a non contabilizzare a posteriori i dazi, a rimborsarli o ad abbuonarli, quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili a quelli da essa già esaminati in precedenti decisioni.

62

Come la Corte ha già precisato, l’attribuzione alla Commissione di un potere decisionale in materia di recupero dei dazi doganali ha lo scopo di garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario. Quest’ultima rischia di essere messa a repentaglio nei casi in cui si accolga una domanda di rinuncia al recupero; infatti la valutazione sulla quale può fondarsi uno Stato membro per adottare una decisione favorevole rischia in pratica, dato che probabilmente non sarà avviato alcun contenzioso, di sfuggire a un controllo che consenta di garantire un’applicazione uniforme delle condizioni poste dalla normativa comunitaria. Ciò invece non avviene quando le autorità nazionali procedono al recupero, quale che sia l’importo controverso, poiché in tal caso all’interessato resta pur sempre la possibilità di contestare siffatta decisione dinanzi ai giudici nazionali (sentenza 22 giugno 2006, causa C-419/04, Conseil général de la Vienne, Racc. pag. I-5645, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

63

In un’ipotesi siffatta, spetta poi al giudice nazionale valutare, alla luce delle circostanze del caso concreto, se le condizioni in questione siano soddisfatte e, di conseguenza, l’uniformità del diritto comunitario potrà essere garantita dalla Corte nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, punto 13, nonché Conseil général de la Vienne, cit., punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

64

Tuttavia, qualora una domanda di sgravio dei dazi all’importazione ai sensi dell’art. 239 del codice doganale sia stata sottoposta al vaglio della Commissione e questa abbia già emesso una decisione contenente valutazioni di diritto e di fatto in un determinato caso di operazioni di importazione, in forza dell’art. 249 CE tali valutazioni vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario di siffatta decisione, ivi compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare il medesimo caso rispetto all’art. 220 del predetto codice (v., in tal senso, sentenza 24 settembre 1998, causa C-413/96, Sportgoods, Racc. pag. I-5285, punto 41).

65

Pertanto, le esigenze connesse all’applicazione uniforme del diritto comunitario impongono che, con riguardo alle medesime operazioni di importazione da parte di un operatore, una decisione nella quale la Commissione si pronuncia in ordine alla sussistenza di una «manifesta negligenza» di tale operatore non sia vanificata da un’ulteriore decisione adottata dal giudice nazionale in merito alla «riconoscibilità» da parte dello stesso operatore dell’errore dell’autorità doganale.

66

Infatti, allorché, nel corso di un procedimento in cui è adito, un giudice nazionale, qual è nella fattispecie il Gerechtshof te Amsterdam, investito di un ricorso contro l’avviso di recupero dei dazi all’importazione viene a conoscenza del fatto che la Commissione è stata interpellata ai sensi degli artt. 220 o 239 del codice doganale, esso deve evitare di adottare decisioni incompatibili con la decisione che la Commissione intende adottare in applicazione di tali disposizioni (v., per analogia, sentenze 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis, Racc. pag. I-935, punto 47, nonché , causa C-344/98, Masterfoods e HB, Racc. pag. I-11369, punto 51). Ciò comporta che il giudice del rinvio, che non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, può sospendere il procedimento in attesa della decisione della Commissione (v. in tal senso sentenza , causa C-61/98, De Haan, Racc. pag. I-5003, punto 48).

67

Ad ogni modo, come la Corte ha ricordato, segnatamente nell’ambito di un contenzioso relativo agli artt. 81 e 82 CE, un giudice nazionale, quando nutre dubbi in merito alla validità o all’interpretazione di un atto di un’istituzione comunitaria, può o deve, conformemente all’art. 234, secondo e terzo comma, CE, deferire una questione pregiudiziale alla Corte (v. sentenza Masterfoods e HB, cit., punto 54).

68

Se, come nella causa principale, nel termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, l’importatore aveva proposto un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di sgravio dei dazi ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, spettava al giudice nazionale valutare se fosse necessario sospendere il procedimento fino all’emanazione di una decisione definitiva su detto ricorso di annullamento o provvedere esso stesso a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per una valutazione di validità (v. per analogia sentenza Masterfoods e HB, cit., punto 55).

69

Per contro, quando si pronuncia su una fattispecie particolare in ordine all’art. 239 del codice doganale, la Commissione non può essere vincolata da una precedente decisione emanata da un giudice nazionale, nella quale quest’ultimo si è pronunciato sulle condizioni per l’applicazione dell’art. 220 del codice doganale alla medesima fattispecie (v. per analogia sentenza Masterfoods e HB, cit., punto 48).

70

In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che:

qualora una domanda di sgravio ai sensi dell’art. 239 del codice doganale sia stata sottoposta da uno Stato membro al vaglio della Commissione e questa abbia già emesso una decisione che include valutazioni di diritto e di fatto in un determinato caso di operazioni di importazione, in forza dell’art. 249 CE tali valutazioni vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario della decisione, compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare il medesimo caso rispetto all’art. 220 del predetto codice;

se, nel termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, l’importatore ha proposto un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di sgravio dei dazi all’importazione ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento fino all’emanazione di una decisione definitiva su detto ricorso di annullamento o provvedere esso stesso a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per una valutazione di validità.

Sulle spese

71

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

I fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico, rientrano nella sottovoce 19059020 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione , n. 1624.

 

2)

L’esame della questione sollevata non ha posto in luce alcun elemento di natura tale da inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

 

3)

Qualora una domanda di sgravio ai sensi dell’art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio , n. 82/97, sia stata sottoposta da uno Stato membro al vaglio della Commissione e questa abbia già emesso una decisione contenente valutazioni di diritto e di fatto in un determinato caso di operazioni di importazione, in forza dell’art. 249 CE tali valutazioni vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario della decisione, compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare il medesimo caso rispetto all’art. 220 del predetto regolamento.

Se, nel termine previsto dall’art. 230, quinto comma, CE, l’importatore ha proposto un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee che statuisce sulla domanda di sgravio dei dazi all’importazione ai sensi dell’art. 239 del predetto regolamento, spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento fino all’emanazione di una decisione definitiva su detto ricorso di annullamento o provvedere esso stesso a sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale per una valutazione di validità.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.