Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione / Grecia

(causa C-293/07)

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale — Misure di protezione insufficienti»

1. 

Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Misure speciali di conservazione (Direttiva del Consiglio 79/409, artt. 4, nn. 1 e 2, e 4, n. 4, come modificata con direttiva 92/43, art. 6, nn. 2-4) (v. punti 21-23, 36, dispositivo 1)

2. 

Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione (v. punto 32)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. ), in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, della medesima direttiva, come modificata dall’art. 6, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Assenza di zone di protezione speciale (ZPS) — Esistenza di attività che possono danneggiare l’integrità delle ZPS e provocare conseguenze negative sugli obiettivi di conservazione delle ZPS e delle specie per cui tali zone sono state designate.

Dispositivo

1) 

La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’istituzione e l’applicazione di un regime normativo coerente, specifico e completo, idoneo a garantire la gestione sostenibile e la tutela efficace delle zone di protezione speciale designate, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, prima frase, della medesima, nella versione risultante dall’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione / Grecia

(causa C-293/07)

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale — Misure di protezione insufficienti»

1. 

Ambiente — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409 — Misure speciali di conservazione (Direttiva del Consiglio 79/409, artt. 4, nn. 1 e 2, e 4, n. 4, come modificata con direttiva 92/43, art. 6, nn. 2-4) (v. punti 21-23, 36, dispositivo 1)

2. 

Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione (v. punto 32)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. ), in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, della medesima direttiva, come modificata dall’art. 6, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Assenza di zone di protezione speciale (ZPS) — Esistenza di attività che possono danneggiare l’integrità delle ZPS e provocare conseguenze negative sugli obiettivi di conservazione delle ZPS e delle specie per cui tali zone sono state designate.

Dispositivo

1) 

La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’istituzione e l’applicazione di un regime normativo coerente, specifico e completo, idoneo a garantire la gestione sostenibile e la tutela efficace delle zone di protezione speciale designate, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva in combinato disposto con l’art. 4, n. 4, prima frase, della medesima, nella versione risultante dall’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.