Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 aprile 2008 — Commissione / Lussemburgo

(causa C-286/07)

«Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Necessità di un estratto del registro delle imprese o di un documento equivalente che attesti l’iscrizione del venditore del veicolo in qualità di commerciante — Dispensa dall’obbligo di produrre fatture o altri documenti attestanti trasferimenti di proprietà anteriori»

Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE) (v. punti 26, 28, 32, 35, 38-39, 43, 46-48 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 28 CE — Normativa nazionale che, ai fini dell’immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri, impone la presentazione di un estratto d’iscrizione del venditore del veicolo nel registro delle imprese, quando invece i veicoli in precedenza immatricolati in Lussemburgo non sono soggetti ad un tale obbligo — Ostacolo alla libera circolazione delle merci — Mancanza di giustificazione e di proporzionalità.

Dispositivo

1) 

Esigendo, secondo la prassi controversa, ai fini dell’immatricolazione di veicoli in Lussemburgo, la presentazione di un estratto del registro delle imprese o di un documento equivalente che attesti l’iscrizione del venditore del veicolo in qualità di commerciante, fatta eccezione per i commercianti iscritti nel registro della Société Nationale de Contrôle Technique, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 28 CE.

2) 

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 aprile 2008 — Commissione / Lussemburgo

(causa C-286/07)

«Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Necessità di un estratto del registro delle imprese o di un documento equivalente che attesti l’iscrizione del venditore del veicolo in qualità di commerciante — Dispensa dall’obbligo di produrre fatture o altri documenti attestanti trasferimenti di proprietà anteriori»

Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente (Artt. 28 CE e 30 CE) (v. punti 26, 28, 32, 35, 38-39, 43, 46-48 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 28 CE — Normativa nazionale che, ai fini dell’immatricolazione di veicoli usati precedentemente immatricolati in altri Stati membri, impone la presentazione di un estratto d’iscrizione del venditore del veicolo nel registro delle imprese, quando invece i veicoli in precedenza immatricolati in Lussemburgo non sono soggetti ad un tale obbligo — Ostacolo alla libera circolazione delle merci — Mancanza di giustificazione e di proporzionalità.

Dispositivo

1) 

Esigendo, secondo la prassi controversa, ai fini dell’immatricolazione di veicoli in Lussemburgo, la presentazione di un estratto del registro delle imprese o di un documento equivalente che attesti l’iscrizione del venditore del veicolo in qualità di commerciante, fatta eccezione per i commercianti iscritti nel registro della Société Nationale de Contrôle Technique, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 28 CE.

2) 

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.