SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

15 gennaio 2009 ( *1 )

«Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Art. 3 — Recupero di una restituzione all’esportazione — Errore dell’amministrazione nazionale — Termine di prescrizione»

Nel procedimento C-281/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 27 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2007, nella causa

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

contro

Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher e dalla sig.ra Z. Malůšková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») e la Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG (in prosieguo: la «BHV») in merito al rimborso di una restituzione all’esportazione.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3

L’art. 11, n. 3, primo e quarto comma, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»), è così formulato:

«(…) in caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti — incluse eventuali sanzioni in forza del paragrafo 1, primo comma — maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. (…)

(…)

Qualora i pagamenti indebiti siano imputabili ad errore dell’autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato e pari all’indebito arricchimento».

4

L’art. 1 del regolamento n. 2988/95 dispone come segue:

«1.   Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2.   Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

5

L’art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2988/95 prevede:

«1.   Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

(…).

3.   Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto (…) al paragrafo 1 (…)».

Il diritto nazionale

6

Stando alle affermazioni del giudice del rinvio, alla data dei fatti della causa principale in Germania non esisteva alcuna disposizione specifica sui termini di prescrizione applicabili alle controversie di carattere amministrativo relative a vantaggi indebitamente concessi. Tuttavia, sia l’amministrazione sia i giudici tedeschi applicavano per analogia la prescrizione trentennale di diritto comune, quale prevista all’art. 195 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch). Dal 2002, tuttavia, tale termine di prescrizione di diritto comune sarebbe stato ridotto a tre anni.

Causa principale e questioni pregiudiziali

7

Dalla decisione di rinvio risulta che, nel 1995, la LAGRA Import Export GmbH (in prosieguo: la «LAGRA») ha denunciato allo Hauptzollamt 31 bovini per l’esportazione in Turchia e ha chiesto di beneficiare di una restituzione all’esportazione per questi ultimi. Con lettera del 17 gennaio 1996, la LAGRA ha tuttavia comunicato a tale ufficio doganale che uno di questi bovini era morto prima di avere abbandonato la Comunità europea e ha chiesto una conseguente modifica della propria domanda di restituzione. Senza tener conto di questa lettera né delle corrispondenti annotazioni nell’esemplare di controllo T5, lo Hauptzollamt, con provvedimento del 19 aprile 1996, ha concesso la restituzione all’esportazione per tutti e 31 i bovini.

8

Successivamente, lo Hauptzollamt ha constatato il suo errore. Esso ha quindi chiesto, con provvedimento di rettifica del 5 agosto 1999, il rimborso della restituzione all’esportazione per l’animale morto, vale a dire DEM 1137,57.

9

Nel mese di luglio del 2000, nei confronti della LAGRA è stata avviata una procedura d’insolvenza. In seguito alla cessione del patrimonio dalla LAGRA alla BHV, quest’ultima è divenuta debitrice della somma relativa al recupero della restituzione all’esportazione indebitamente percepita dalla LAGRA. Lo Hauptzollamt ha quindi tentato di ottenere il rimborso dalla BHV dell’importo indebitamente percepito, e questo con un provvedimento di accertamento del 12 dicembre 2001. Non sarebbe tuttavia dimostrato che tale provvedimento sia stato notificato a quest’ultima prima del mese di maggio del 2004.

10

La BHV ha proposto avverso tale provvedimento di accertamento un ricorso giurisdizionale che il Finanzgericht Hamburg ha accolto dichiarando che il diritto al recupero, fondato sull’art. 11, n. 3, quinto comma, del regolamento n. 3665/87, si era estinto, essendosi prescritto ai sensi dell’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95.

11

Lo Hauptzollamt ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesfinanzhof avverso tale sentenza del Finanzgericht Hamburg. Quest’ultimo giudice dubita che il regolamento n. 2988/95 sia applicabile, dal momento che, in base al suo art. 1, n. 2, solo le irregolarità imputabili a un’azione o a un’omissione di un operatore economico rientrerebbero nell’ambito di applicazione di tale regolamento e non quelle risultanti da un’azione o da un’omissione dell’autorità competente.

12

Ciò premesso, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 2988/95 sia applicabile al recupero di restituzioni all’esportazione indebitamente concesse ad un esportatore anche nel caso in cui lo stesso non abbia compiuto alcuna irregolarità.

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se la disposizione sia anche applicabile al recupero di tali benefici nei confronti di un soggetto a cui l’esportatore abbia ceduto il proprio diritto alla restituzione all’esportazione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

13

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 sia applicabile ad un procedimento di recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente versata all’esportatore a causa di un errore delle autorità nazionali qualora quest’ultimo non abbia commesso alcuna irregolarità.

14

In via preliminare occorre rilevare che il regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), prevede norme di prescrizione in materia, ma che, ai sensi del suo art. 54, n. 1, il regolamento n. 3665/87, che è abrogato, resta tuttavia applicabile alle esportazioni, come quelle di cui trattasi nella causa principale, per le quali le dichiarazioni di esportazione sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del regolamento n. 800/1999, vale a dire il 1o luglio 1999.

15

L’art. 11, n. 3, primo e quarto comma, del regolamento n. 3665/87 prevede che, in caso di pagamento indebito di una restituzione, il beneficiario sia tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, i quali tuttavia non vengono applicati qualora il pagamento indebito sia imputabile ad errore dell’autorità competente o, al massimo, si applichi un importo da stabilirsi dallo Stato membro e pari all’indebito arricchimento.

16

Tuttavia, dato che il regolamento n. 3665/87 non prevede norme relative alla prescrizione dell’azione di recupero di restituzioni all’esportazione indebitamente percepite, è necessario riferirsi all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95.

17

A tale riguardo, occorre constatare che tale disposizione è destinata ad applicarsi a qualunque irregolarità definita nell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95.

18

È vero che l’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che conducono all’imposizione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 5 di quest’ultimo sia a quelle che costituiscono oggetto di una misura amministrativa in base all’art. 4 di tale regolamento, misura avente ad oggetto la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto senza tuttavia avere natura di sanzione (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 2004, causa C-278/02, Handlbauer, Racc. pag. I-6171, punti 33 e 34).

19

Tuttavia, l’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 fissa, in materia di azioni giudiziarie, un termine di prescrizione che decorre dal compimento dell’irregolarità che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del medesimo regolamento, è costituita da «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità (…)».

20

Orbene, come rilevato sia dalla Commissione delle Comunità europee sia dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, la nozione di «irregolarità», nell’ambito del regolamento n. 2988/95, implica che la violazione di una disposizione del diritto comunitario derivi da un’azione o un’omissione di un operatore economico.

21

Ne consegue che, qualora una restituzione all’esportazione sia stata versata indebitamente ad un operatore a causa di un errore delle autorità nazionali, una situazione siffatta non rientra nella nozione di «irregolarità» ai sensi del regolamento n. 2988/95.

22

Di conseguenza, la norma relativa alla prescrizione di cui all’art. 3, n. 1, primo comma, di detto regolamento non è destinata ad applicarsi alla repressione d’irregolarità risultanti da errori delle autorità nazionali.

23

Pertanto, in una situazione come quella oggetto della causa principale, la questione della prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente versate è disciplinata dalle norme di diritto nazionale applicabili in materia.

24

Infatti, le controversie relative al recupero di importi indebitamente versati in forza del diritto comunitario vanno risolte, ove il diritto comunitario non abbia disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto interno, fatti salvi tuttavia i limiti posti dal diritto comunitario nel senso che le formalità stabilite dal diritto nazionale non devono risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il recupero degli aiuti non dovuti e che l’applicazione di quest’ultimo deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo (sentenza 19 settembre 2002, causa C-336/00, Huber, Racc. pag. I-7699, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

25

Inoltre, l’interesse della Comunità al recupero delle restituzioni all’esportazione percepite in violazione delle condizioni per la loro concessione deve essere preso pienamente in considerazione nella definizione dei termini di prescrizione applicabili a un siffatto recupero (v., in tal senso, sentenza Huber, cit., punto 57).

26

Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 non è applicabile ad un procedimento di recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente versata ad un esportatore a causa di un errore delle autorità nazionali qualora quest’ultimo non abbia commesso alcuna irregolarità ai sensi dell’art. 1, n. 2, di tale regolamento.

Sulla seconda questione

27

Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

Sulle spese

28

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

Il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, non è applicabile ad un procedimento di recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente versata ad un esportatore a causa di un errore delle autorità nazionali qualora quest’ultimo non abbia commesso alcuna irregolarità ai sensi dell’art. 1, n. 2, di tale regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.