Cause riunite C-278/07 – C-280/07
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
contro
Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. e altri
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof)
«Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Art. 3 — Recupero di una restituzione all’esportazione — Determinazione del termine di prescrizione — Irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 — Norma sulla prescrizione rientrante nel diritto civile generale di uno Stato membro»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 25 settembre 2008 I ‐ 460
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 I ‐ 477
Massime della sentenza
Risorse proprie delle Comunità europee – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione
(Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, n. 2, e 3, n. 1, primo comma)
Risorse proprie delle Comunità europee – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione
(Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, nn. 1, primo comma, e 3)
Risorse proprie delle Comunità europee – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione
(Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, n. 3)
L’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, che fissa, in materia di azioni sanzionatorie, un termine di prescrizione di quattro anni a decorrere dalla commissione dell’irregolarità, è applicabile alle misure amministrative quali il recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente percepita dall’esportatore in ragione di irregolarità da questi commesse.
(v. punti 21, 23, dispositivo 1)
Quanto alla sorte dei vantaggi indebitamente percepiti a spese del bilancio comunitario a motivo di irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, si deve constatare che, con l’adozione dell’art. 3, n. 1, di tale regolamento e fatto salvo il n. 3 di tale articolo, il legislatore comunitario ha stabilito in tal modo una norma sulla prescrizione generale con cui ha intenzionalmente ridotto a quattro anni il periodo durante il quale le autorità degli Stati membri, agendo in nome e per conto del bilancio comunitario, dovrebbero o avrebbero dovuto recuperare siffatti vantaggi indebitamente percepiti.
Quanto ai debiti scaturiti sotto la vigenza di una norma nazionale sulla prescrizione e non ancora prescritti, l’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 ha come conseguenza che, in applicazione dell’art. 3, n. 1, primo comma, di tale regolamento, un siffatto debito deve ritenersi prescritto, in linea di principio, entro un termine di quattro anni decorrente dalla data in cui le irregolarità sono state commesse. Conseguentemente, in applicazione di tale disposizione, ogni somma indebitamente percepita da un operatore a motivo di un’irregolarità anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95, in linea di principio, deve ritenersi non più dovuta per intervenuta prescrizione se non viene adottato alcun atto sospensivo nei quattro anni successivi alla commissione di una siffatta irregolarità, salva tuttavia la possibilità che permane in capo agli Stati membri, in forza dell’art. 3, n. 3, del detto regolamento, di prevedere termini di prescrizione più lunghi.
Il termine di prescrizione previsto all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica dunque ad irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso e comincia a decorrere dalla data di commissione dell’irregolarità in oggetto.
(v. punti 29, 31-34, dispositivo 2)
I termini di prescrizione più lunghi che, ai sensi dell’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, gli Stati membri mantengono la facoltà di applicare, possono risultare da disposizioni di diritto comune precedenti la data di adozione di tale regolamento. Infatti, il suddetto art. 3, n. 3, del regolamento non può essere interpretato nel senso che gli Stati membri debbano, nel contesto di tale disposizione, prevedere i più lunghi termini di prescrizione di cui sopra nell’ambito di normative specifiche e/o settoriali.
(v. punti 46-47, dispositivo 3)