Causa C-265/07

Caffaro Srl

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma)

«Transazioni commerciali — Direttiva 2000/35/CE — Lotta contro i ritardi di pagamento — Procedure di recupero di crediti non contestati»

Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 24 aprile 2008   I - 7087

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 settembre 2008   I - 7106

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35 – Procedure di recupero di crediti non contestati

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35, art. 5)

La direttiva 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in forza della quale un creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.

Infatti, la direttiva 2000/35, per quanto riguarda la procedura di recupero dei crediti non contestati, armonizza solo il termine per ottenere tale titolo esecutivo, senza disciplinare le procedure di esecuzione forzata, che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri.

(v. punti 18, 24 e dispositivo)