Causa C-260/07

Pedro IV Servicios SL

contro

Total España SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona)

«Concorrenza — Intese — Art. 81 CE — Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili — Esenzione — Regolamento (CEE) n. 1984/83 — Art. 12, n. 2 — Regolamento (CEE) n. 2790/1999 — Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) — Durata dell’esclusiva — Fissazione del prezzo di vendita al pubblico»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 4 settembre 2008   I ‐ 2440

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009   I ‐ 2464

Massime della sentenza

  1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte

    (Art. 234 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)

  2. Concorrenza – Intese – Divieto – Esenzione per categorie – Accordi di acquisto esclusivo – Regolamento n. 1984/83 – Convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili tra un fornitore e un gestore di stazione di servizio – Durata massima – Deroga – Presupposti

    (Art. 81, n. 3, CE; regolamento della Commissione n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, art. 12, n. 2)

  3. Concorrenza – Intese – Divieto – Esenzione per categorie – Accordi verticali – Regolamento n. 2790/1999 – Fissazione della durata massima dell’esclusiva – Deroga – Presupposti

    [Art. 81, n. 3, CE; regolamento della Commissione n. 2790/1999, art. 5, lett. a)]

  4. Concorrenza – Intese – Divieto – Esenzione per categorie – Accordi di acquisto esclusivo – Regolamento n. 1984/83 – Accordi verticali – Regolamento n. 2790/1999 – Fissazione di un prezzo di vendita raccomandato – Presupposti

    (Regolamento della Commissione n. 1984/83, come modificato dai regolamenti nn. 1582/97 e 2790/1999)

  1.  L’irricevibilità di una domanda pregiudiziale non può essere constatata sulla base del fatto che le soluzioni delle questioni sollevate risultano dall’esistenza di una giurisprudenza consolidata, tanto comunitaria quanto nazionale. Infatti, anche se le questioni sollevate sono sostanzialmente identiche a quelle che già hanno formato oggetto di una decisione pregiudiziale in un procedimento analogo, una circostanza del genere non impedisce in alcun modo ad un giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale e non ha l’effetto di rendere la Corte incompetente a pronunciarsi su tali questioni. Tuttavia, in un caso siffatto, la Corte, ai sensi dell’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, in qualsiasi momento, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.

    (v. punto 31)

  2.  L’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del Trattato [divenuto art. 81, paragrafo 3, CE], a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento n. 1582/97, in forza del quale l’applicazione della deroga prevista da tale regolamento è possibile qualora si tratti di un accordo relativo ad una stazione di servizio avente una durata di esecuzione superiore a dieci anni, a condizione che il fornitore abbia concesso in affitto al rivenditore la stazione di servizio o gliela abbia concessa in libera disponibilità di diritto o di fatto, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non esige che il fornitore sia proprietario dell’area sulla quale ha costruito la stazione di servizio che ha concesso in affitto al rivenditore. Infatti, le disposizioni di cui trattasi sono formulate in modo chiaro e non equivoco, atteso che la duplice condizione secondo cui il fornitore dovrebbe avere la proprietà tanto della stazione di servizio quanto del terreno sul quale essa è costruita non risulta né dalla parte dispositiva del regolamento citato né dal suo preambolo.

    (v. punti 44, 51-52, 60, dispositivo 1)

  3.  Dal tenore letterale dell’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, emerge che la limitazione della durata dell’obbligo di non concorrenza a cinque anni, richiesta per l’applicazione dell’esenzione per categoria, non si applica in due situazioni, cioè nell’ipotesi in cui il fornitore sia proprietario tanto della stazione di servizio che concede in affitto al rivenditore quanto del terreno sul quale essa è costruita, e nell’ipotesi in cui il fornitore affitti il terreno e la stazione di servizio presso terzi non collegati al rivenditore per poi subaffittarli a quest’ultimo.

    (v. punti 63-64, 69, dispositivo 2)

  4.  Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento n. 1984/83, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del Trattato [divenuto art. 81, paragrafo 3, CE], a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore.

    Quanto al prezzo di vendita raccomandato, il modo di calcolarlo è, a tale riguardo, senza importanza, purché sia lasciato al rivenditore un margine di libertà che gli consenta di determinare effettivamente il prezzo di vendita. Tuttavia, tale libertà farebbe difetto nel caso in cui il fornitore imponesse al rivenditore un margine di distribuzione fisso dal quale egli non può allontanarsi. Spetta al giudice nazionale, in primo luogo, verificare, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali adottate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale, se il prezzo di vendita al pubblico, raccomandato dal fornitore, non costituisca, in realtà, un prezzo di vendita fisso o minimo, e in secondo luogo esaminare se il rivenditore disponga di una reale possibilità di ridurre tale prezzo di vendita raccomandato. In particolare, esso deve verificare se un siffatto prezzo di vendita al pubblico non sia, in realtà, imposto mediante strumenti diretti o occulti, come segnatamente la fissazione del margine di distribuzione del rivenditore o del livello massimo di sconti che può concedere a partire dal prezzo di vendita raccomandato, ovvero mediante minacce, intimidazioni, avvertimenti, sanzioni o incentivi.

    (v. punti 78-80, 84, dispositivo 3)