Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 8 novembre 2007 – Commissione / Lussemburgo(causa C‑224/07)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/49/CE – Sicurezza delle ferrovie comunitarie – Trasposizione incompleta»
1. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 11)
2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 12)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, nel termine assegnato, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164, pag. 44) |
Dispositivo
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Il Granducato di Lussemburgo, non mettendo in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. |
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Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |