Causa C-205/07

Procedimento penale

contro

Lodewijk Gysbrechts

e

Santurel Inter BVBA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Gent)

«Artt. 28 CE - 30 CE — Direttiva 97/7/CE — Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza — Termine per il recesso dal contratto — Divieto di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto»

Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 17 luglio 2008   I ‐ 9949

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008   I ‐ 9979

Massime della sentenza

Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative all’esportazione – Misure di effetto equivalente – Nozione

(Art. 29 CE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/7, art. 6)

L’art. 29 CE non osta ad una normativa nazionale che vieta al fornitore, nell’ambito di una vendita a distanza transfrontaliera, di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto, ma osta a che, in applicazione di tale normativa, sia vietato, prima della scadenza di detto termine, richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore.

Un simile divieto a carico del fornitore, infatti, anche quando quest’ultimo si impegni a non far uso della carta di pagamento per incassare il prezzo prima della scadenza del termine di recesso, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione. Esso ha in genere conseguenze più significative sulle vendite transfrontaliere fatte direttamente ai consumatori, in particolare su quelle concluse via Internet, e ciò segnatamente per la difficoltà di perseguire in un altro Stato membro eventuali clienti morosi, specie ove si tratti di vendite a prezzi relativamente modesti. Tale divieto, quand’anche applicabile a tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale, di fatto incide maggiormente sull’uscita dei prodotti dal mercato dello Stato membro di esportazione che sulla commercializzazione degli stessi sul mercato nazionale di detto Stato membro.

Quanto alla giustificazione di una simile misura con l’obiettivo di assicurare la tutela dei consumatori, il divieto di esigere acconti risulta appropriato e proporzionato allo scopo di garantire l’esercizio effettivo del diritto di recesso. A tale proposito, da un lato, gli Stati membri devono determinare, nel rispetto del diritto comunitario, la ripartizione tra il fornitore e il consumatore del rischio di inadempimento che si registra nei contratti di vendita a distanza a causa dello sfasamento nell’adempimento degli obblighi contrattuali delle parti. Dall’altro lato, il divieto di esigere pagamenti prima della scadenza del termine per il recesso, anche se aumenta l’incertezza dei fornitori quanto al versamento del prezzo della merce consegnata, appare tuttavia necessario per garantire un livello elevato di tutela per il consumatore. In effetti, il consumatore che ha pagato un acconto al fornitore sarà meno disposto ad esercitare il proprio diritto di recesso, perfino quando i prodotti a lui consegnati non dovessero rispondere completamente alle sue esigenze.

Per contro, il divieto di richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore è utile solo a scongiurare il rischio che il fornitore proceda ad incassare il prezzo prima della scadenza del termine per il recesso. Ora, se tale rischio si invera, il comportamento del fornitore infrange in sé il divieto di esigere qualsivoglia pagamento prima della scadenza del termine per il recesso, ragion per cui il divieto imposto al fornitore di richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore eccede quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito.

(v. punti 42-43, 52, 54-56, 60-62 e dispositivo)