SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 dicembre 2008 ( *1 )

«Artt. 28 CE - 30 CE — Direttiva 97/7/CE — Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza — Termine per il recesso dal contratto — Divieto di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto»

Nel procedimento C-205/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Gent (Belgio), con decisione 20 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2007, nel procedimento penale a carico di

Lodewijk Gysbrechts,

Santurel Inter BVBA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, J. Klučka e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 maggio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la Santurel Inter BVBA, dall’avv. H. Van Dooren, advocaat;

per il governo belga, dalle sig.re L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Stromsky e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 28 CE - 30 CE.

2

Detta domanda è stata sollevata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Gysbrechts e della società Santurel Inter BVBA (in prosieguo: la «Santurel») per infrazioni alla normativa belga sulle vendite a distanza.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3

L’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19), così dispone:

«1.   Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.

Per l’esercizio di questo diritto, il termine decorre:

per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 5;

(…)

2.   Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.

(…)».

4

L’art. 14 della direttiva 97/7 è formulato nei seguenti termini:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il Trattato [CE], per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d’interesse generale, della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del Trattato [CE]».

Il diritto nazionale

5

Il diritto del consumatore a recedere dal contratto è disciplinato dall’art. 80 della legge 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali nonché all’informazione e alla tutela dei consumatori, come modificata (in prosieguo: la «legge sulla tutela dei consumatori»).

6

L’art. 80, n. 3, della legge sulla tutela dei consumatori è così formulato:

«Fatta salva l’applicazione dell’art. 45, n. 1, della legge 12 giugno 1991 sul credito al consumo, non si può esigere dal consumatore alcun acconto o pagamento prima che sia decorso il termine di recesso dal contratto di sette giorni lavorativi previsto al n. 1.

In caso di esercizio del diritto di recesso, previsto ai nn. 1 e 2, il venditore è tenuto al rimborso degli importi versati dal consumatore, senza spese. Tale rimborso deve avvenire al più tardi entro i trenta giorni successivi al recesso.

Il divieto di cui al primo comma è inoperante qualora il venditore fornisca la prova di rispettare le norme stabilite dal Re ai fini del rimborso degli importi versati dal consumatore».

7

Il decreto regio cui allude l’ultimo comma della suddetta disposizione non è stato ancora adottato.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

La Santurel è un’impresa specializzata nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di integratori alimentari. La maggior parte delle vendite avviene on line, sul suo sito Internet, e i prodotti ordinati sono successivamente spediti agli acquirenti tramite posta.

9

Il sig. Gysbrechts è il fondatore e l’amministratore di tale società.

10

Nel 2001 sorgeva una controversia tra la Santurel e uno dei suoi clienti, il sig. Delahaye, residente in Francia, che non aveva pagato taluni prodotti a lui consegnati. In esito alla stessa il giudice di pace di Dendermonde (Belgio), adito dalla società, condannava in contumacia il sig. Delahaye.

11

Il sig. Delahaye proponeva, allora, ricorso affermando, ma senza produrne la prova, di aver restituito alla Santurel i prodotti in questione. L’amministrazione belga dell’ispezione economica avviava un’indagine, al termine della quale constatava violazioni dell’obbligo di informare sul diritto di recesso sancito dalla legge sulla tutela dei consumatori. Tali violazioni venivano segnalate alla Santurel, che veniva pertanto invitata a regolarizzare la propria posizione.

12

La Santurel rettificava, così, le informazioni fornite sul proprio sito Internet precisando, tra le altre cose, che il pagamento della merce deve aver luogo negli otto giorni successivi al ricevimento della stessa. Per i prodotti consegnati in Belgio il prezzo può essere pagato per bonifico bancario, vaglia postale o carta di credito. Per gli altri paesi, l’unico mezzo di pagamento accettato è la carta di credito. In ogni caso, quando il pagamento è eseguito per carta di credito, il cliente deve indicare sul buono d’ordine numero e data di scadenza della stessa.

13

Ritenendo tale rettifica insufficiente, l’amministrazione dell’ispezione economica citava in giudizio la Santurel e il sig. Gysbrechts, quale suo amministratore, deducendo la violazione delle disposizioni della legge sulla tutela dei consumatori in tema di vendite a distanza, in particolare l’inosservanza del divieto, sancito all’art. 80, n. 3, di detta legge, di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi per il recesso dal contratto. Secondo l’amministrazione ricorrente, l’indicazione del numero della carta di credito sul buono d’ordine della merce avrebbe permesso alla Santurel di incassarne il prezzo prima che fosse scaduto il termine di sette giorni lavorativi per il recesso dal contratto, in contrasto con le previsioni della legge.

14

Il Rechtbank van eerste aanleg di Dendermond irrogava alla Santurel e al sig. Gysbrechts un’ammenda pari a EUR 1250,00 cadauno. Le parti interponevano tutte appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van beroep te Gent.

15

Lo Hof van beroep te Gent ha constatato che il divieto stabilito all’art. 80, n. 3, della legge sulla tutela dei consumatori comporta, per un commerciante belga, il rischio di ricevere solo con difficoltà il pagamento delle merci fornite a clienti stabiliti in un altro Stato membro, rischio ancor più verosimile quando si tratta, come nella fattispecie, di importi relativamente modesti.

16

In tali circostanze, condividendo la tesi della Santurel e del sig. Gysbrechts, secondo cui il divieto in questione rappresenta un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle merci all’interno della Comunità europea, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la legge belga [sulla tutela dei consumatori] costituisca una misura di effetto equivalente, vietata dagli artt. 28 CE - 30 CE, in quanto, all’art. 80, n. 3, vieta di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento in pendenza del termine obbligatorio per il recesso dal contratto, con il risultato pratico di incidere sugli scambi nazionali di merci in altra maniera che sulle transazioni commerciali con cittadini di altri Stati membri e di costituire, così, un ostacolo di fatto alla libera circolazione dei beni assicurata dall’art. 23 CE».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni delle parti

17

La Santurel fa valere, in sostanza, che l’interpretazione della disposizione controversa offerta dalle autorità belghe, secondo cui in una vendita a distanza è vietato al fornitore richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore, contrasta con quanto stabilito agli artt. 28 CE - 30 CE.

18

Sul fondamento degli insegnamenti tratti dalle sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837), e 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097), la Santurel afferma che il divieto risultante dalla disposizione controversa produce effetti pratici significativi sull’esportazione delle merci nazionali e costituisce, pertanto, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dal Trattato CE.

19

Secondo il governo belga, l’art. 80, n. 3, della legge sulla tutela dei consumatori intende garantire ai consumatori un elevato livello di tutela dei loro interessi, in applicazione dell’art. 14 della direttiva 97/7. Di conseguenza esso andrebbe interpretato nel senso che impone al fornitore l’obbligo di offrire la scelta tra più modalità di pagamento delle quali almeno una permetta al consumatore di pagare le merci ricevute dopo la scadenza del termine per il recesso dal contratto.

20

Non solo: i sistemi di pagamento sicurizzato, rendendo impossibile incassare il prezzo delle merci consegnate prima della scadenza del termine di legge per il recesso, sarebbero compatibili con la disposizione controversa, nella misura in cui il consumatore che eserciti la sua facoltà di recesso conserverebbe il diritto incondizionato al rimborso dell’importo versato presso l’organismo di pagamento. La mera dichiarazione del fornitore di impegnarsi a non incassare detto importo prima della scadenza del termine per il recesso, invece, non risponderebbe ai requisiti della legge sulla tutela dei consumatori.

21

Il governo belga precisa altresì, al riguardo, come sia in corso d’adozione un decreto regio destinato ad istituire un sistema di pagamento nelle vendite a distanza che sarà sicuro per il consumatore tutelando, allo stesso tempo, anche il venditore. Nell’ambito di detto sistema il consumatore verserà il prezzo d’acquisto della merce sul conto di un terzo indipendente che, alla scadenza del termine per il recesso dal contratto, lo trasferirà al venditore.

22

Il governo belga riconosce, nelle osservazioni scritte, che la disposizione controversa produce un effetto più restrittivo sulle operazioni realizzate con soggetti residenti in altri Stati membri, ma la considera comunque conforme al diritto comunitario, benché il rischio assunto dal fornitore aumenti.

23

Quanto alla compatibilità della disposizione controversa con l’art. 28 CE, il governo belga ritiene che detta disposizione non rappresenti una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione, in quanto non renderebbe più difficoltoso l’accesso al mercato belga dei prodotti importati. Anzi, essa creerebbe una situazione meno favorevole per gli operatori belgi rispetto a quelli degli altri Stati membri, il che non sarebbe contrario al dettato dell’art. 28 CE.

24

Qualora la Corte dovesse decidere, tuttavia, che la disposizione controversa rappresenta una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, tale misura sarebbe giustificata, secondo il governo belga, da ragioni di tutela dei consumatori, segnatamente perché mirerebbe a garantire loro la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di recesso dal contratto in conformità dell’art. 6 della direttiva 97/7. Al tempo stesso, essa sarebbe proporzionata all’obiettivo perseguito. In effetti, il divieto di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso intenderebbe garantire a questo stesso consumatore l’esercizio effettivo del suo diritto di recesso, evitando appunto che le difficoltà poste dal recupero delle somme già versate lo dissuadano dall’esercizio del medesimo.

25

Quanto, poi, alla compatibilità con l’art. 29 CE, il governo belga osserva come la disposizione controversa sia applicata alle vendite concluse tanto con soggetti residenti sul territorio belga quanto con consumatori di altri Stati membri, cosicché non costituirebbe una restrizione specifica all’esportazione.

26

Dal punto di vista della Commissione delle Comunità europee, nelle sue osservazioni in merito alla compatibilità con l’art. 28 CE, la disposizione controversa riguarda tutti gli operatori attivi sul mercato nazionale e, sotto il profilo giuridico, incide in maniera identica sui prodotti nazionali e sui prodotti importati. La valutazione dell’incidenza pratica sul commercio intracomunitario spetterebbe, ad ogni buon conto, al giudice nazionale. Se la disposizione controversa dovesse risultare una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, la Commissione ritiene che sia possibile giustificare tale misura sulla base della tutela dei consumatori e che la stessa sia proporzionata al suo legittimo scopo.

27

Sotto il profilo della compatibilità con l’art. 29 CE la Commissione fa valere che la disposizione controversa non costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione perché, nella specie, non ha per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione.

28

All’udienza la Commissione ha nondimeno avanzato la possibilità di rivedere la definizione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione, per comprendere le misure «che hanno per effetto una restrizione all’esportazione e che introducono una differenza di trattamento fra il commercio interno ad uno Stato membro e l’esportazione». Ai termini di questa nuova definizione, la disposizione controversa sarebbe una misura di effetto equivalente che potrebbe essere giustificata dalla tutela dei consumatori, ma che non sarebbe conforme al principio di proporzionalità.

Risposta della Corte

Osservazioni preliminari

29

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 28 CE - 30 CE ostino ad una disposizione come quella oggetto del procedimento principale, in materia di vendite a distanza, che vieta ai fornitori di esigere dai clienti qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso.

30

In limine occorre osservare che dal fascicolo di causa nonché dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che il sig. Gysbrechts e la Santurel sono stati condannati per aver richiesto a consumatori non residenti in Belgio il numero della loro carta di pagamento prima della scadenza del termine per il recesso. In effetti, secondo l’interpretazione della disposizione controversa adottata dalle autorità belghe, all’atto della stipula di un contratto a distanza il fornitore non può richiedere al consumatore il numero della sua carta di credito, neppure quando si impegni a non farne uso per incassare il pagamento finché è possibile il recesso.

31

Al fine di fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione rilevanti nell’ambito del diritto comunitario che possano essere utili per la soluzione della causa di cui detto giudice è investito, indipendentemente dal fatto che questi vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v. sentenza 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline, Racc. pag. I-7041, punto 29), occorre esaminare un divieto come quello oggetto del procedimento principale, descritto al punto 30 della presente sentenza, altresì alla luce dell’interpretazione offerta, in detto procedimento, dalle autorità belghe.

32

Si deve inoltre constatare che il divieto previsto all’art. 80, n. 3, della legge sulla tutela dei consumatori ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 97/7.

33

Secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura nazionale in un settore che costituisce oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello comunitario deve essere valutata in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non a quelle del diritto primario (v. sentenza 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I-14887, punto 64).

34

Nel caso di specie, tuttavia, la direttiva 97/7 non ha operato un’armonizzazione esaustiva. Come il suo art. 14, n. 1, espressamente prevede, gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla direttiva, disposizioni più severe, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato, purché tale facoltà sia esercitata nel rispetto del Trattato (v. sentenza Deutscher Apothekerverband, cit., punto 64).

35

Detta disposizione non esclude, quindi, la necessità di esaminare la compatibilità della misura nazionale controversa con gli artt. 28 CE - 30 CE.

36

Per quanto riguarda la compatibilità dell’art. 80, n. 3, della legge sulla tutela dei consumatori con le disposizioni dell’art. 28 CE, si deve constatare che una procedura come quella di cui trattasi nella fattispecie non attiene all’importazione bensì, al contrario, all’esportazione di merci dal Belgio verso altri Stati membri.

37

Dato che l’analisi della compatibilità del detto art. 80, n. 3, con l’art. 28 CE non ha alcun rapporto con l’oggetto della controversia principale, la Corte non deve pronunciarsi su questo aspetto della questione pregiudiziale.

Sull’esistenza di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’art. 29 CE

38

Per rispondere alla questione posta dal giudice nazionale si deve, dunque, stabilire se il divieto previsto dalla disposizione controversa costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione.

39

Occorre esaminare la compatibilità di detta disposizione con l’art. 29 CE altresì alla luce dell’interpretazione che ne offrono le autorità nazionali, in base alla quale i fornitori non hanno la facoltà di richiedere ai consumatori il numero della loro carta di pagamento neanche quando si impegnino a non farne uso prima della scadenza del termine per il recesso.

40

Ora, sono state qualificate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’esportazione le misure nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di stabilire così una differenza di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, in maniera da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri Stati membri (v. sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenveld, Racc. pag. 3409, punto 7).

41

Nel procedimento principale risulta, come del resto ha rilevato il governo belga nelle osservazioni scritte, che il divieto di esigere un pagamento anticipato priva gli operatori interessati di uno strumento efficace per cautelarsi contro il rischio di mancato pagamento. Ciò è tanto più vero quando la disposizione controversa è interpretata nel senso che vieta ai fornitori di richiedere il numero della carta di pagamento dei consumatori anche quando si impegnino a non farne uso per incassare il pagamento prima della scadenza del termine per il recesso.

42

Come emerge dalla decisione di rinvio, un tale divieto ha in genere conseguenze più significative sulle vendite transfrontaliere fatte direttamente ai consumatori, in particolare su quelle concluse via Internet, e ciò segnatamente per la difficoltà di perseguire in un altro Stato membro eventuali clienti morosi, specie ove si tratti di vendite a prezzi relativamente modesti.

43

Di conseguenza, si deve considerare che un divieto come quello oggetto del procedimento principale, quand’anche applicabile a tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale, di fatto incide maggiormente sull’uscita dei prodotti dal mercato dello Stato membro di esportazione che sulla commercializzazione degli stessi sul mercato nazionale di detto Stato membro.

44

Occorre pertanto constatare che un divieto, come quello oggetto del procedimento principale, imposto al fornitore in una vendita a distanza, di esigere prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto qualsivoglia acconto o pagamento costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione. Altrettanto occorre concludere per il divieto al fornitore di richiedere ai consumatori il numero della loro carta di pagamento anche quando si impegni a non farne uso per incassare il pagamento prima della scadenza del termine di recesso.

Sull’eventuale giustificazione della misura di effetto equivalente

45

Una misura nazionale contraria all’art. 29 CE può essere giustificata da uno dei motivi enunciati all’art. 30 CE o da una ragione imperativa di interesse generale, sempre che sia proporzionata al legittimo scopo perseguito.

46

Ebbene, si deve constatare che nessuno dei motivi enunciati all’art. 30 CE è pertinente nel contesto del procedimento principale.

47

Occorre tuttavia aggiungere che, secondo una giurisprudenza costante, la tutela dei consumatori può costituire un obiettivo legittimo di interesse generale atto a giustificare una restrizione alla libera circolazione delle merci (v. sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649, punto 8, e 23 febbraio 2006, causa C-441/04, A-Punkt Schmuckhandel, Racc. pag. I-2093, punto 27).

48

Nel procedimento principale non è messo in dubbio che la disposizione controversa sia stata adottata allo scopo di garantire la tutela del consumatore, in particolare l’esercizio effettivo del diritto di recesso riconosciutogli dall’art. 6 della direttiva 97/7.

49

In effetti, grazie alla possibilità conferita agli Stati membri dall’art. 14 della direttiva 97/7 di adottare, nel settore ch’essa disciplina, disposizioni più severe, il Regno del Belgio ha deciso di tutelare ulteriormente i consumatori, vietando ai fornitori non solo di prevedere una penalità per l’esercizio del diritto di recesso, ma anche di esigere qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso medesimo. La disposizione controversa intende così rafforzare la libertà del consumatore di mettere fine ad un rapporto contrattuale senza doversi preoccupare del rimborso delle somme anticipate.

50

Resta da stabilire se tale disposizione, nonché l’interpretazione che ne offrono le autorità nazionali, sia proporzionata all’obiettivo perseguito.

51

Secondo una giurisprudenza costante, perché una normativa nazionale sia conforme al principio di proporzionalità, si deve accertare non soltanto che i mezzi da essa predisposti siano idonei a conseguire lo scopo perseguito, ma anche che non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo (v. sentenza 14 settembre 2006, cause riunite C-158/04 e C-159/04, Alfa Vita Vassilopoulos e Carrefour-Marinopoulos, Racc. pag. I-8135, punto 22).

52

Il divieto di esigere qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso, nonché quello di richiedere agli acquirenti di indicare il numero della propria carta di pagamento, è idoneo a garantire una tutela elevata ai consumatori che comprano a distanza, segnatamente a garantire l’esercizio del loro diritto di recesso.

53

Occorre tuttavia esaminare se la misura nazionale controversa non ecceda quanto necessario a raggiungere l’obiettivo prefisso e, in particolare, se possano essere prese in considerazione altre misure, ugualmente efficaci per la tutela dei consumatori, ma dagli effetti meno restrittivi sul commercio intracomunitario.

54

All’uopo è importante ricordare che una delle caratteristiche dei contratti di vendita a distanza è lo sfasamento che spesso si registra nell’adempimento degli obblighi contrattuali delle parti. Per esempio, è possibile che il consumatore debba pagare i prodotti prima di averli ricevuti o, al contrario, che il fornitore debba consegnare la merce senza averne ancora incassato il prezzo. Questo scarto temporale crea, a carico dei contraenti, un rischio specifico di inadempimento.

55

Spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto del diritto comunitario, da una parte, il modo in cui questo rischio di inadempimento debba essere ripartito tra il fornitore e il consumatore e, dall’altra, i mezzi di cui le parti contraenti devono poter disporre per farvi fronte.

56

Il divieto di esigere pagamenti prima della scadenza del termine per il recesso, anche se aumenta l’incertezza dei fornitori quanto al versamento del prezzo della merce consegnata, appare necessario per garantire il livello di tutela perseguito dalla disposizione controversa. In effetti, il consumatore che ha pagato un acconto al fornitore sarà meno disposto ad esercitare il proprio diritto di recesso, perfino quando i prodotti a lui consegnati non dovessero rispondere completamente alle sue esigenze.

57

Per quanto riguarda, più specificamente, il divieto imposto al fornitore di richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore, occorre rilevare che esso è inscindibile dal divieto enunciato all’art. 80, n. 3, della legge sulla tutela dei consumatori.

58

Detto divieto, infatti, da un lato, risulta dall’attuazione, da parte delle autorità belghe competenti, del divieto enunciato dalla disposizione controversa e, dall’altro, persegue il medesimo obiettivo di quest’ultima, vale a dire l’esercizio effettivo del diritto di recesso.

59

Al pari del divieto enunciato alla disposizione controversa, il divieto imposto al fornitore di richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore è atto a garantire la realizzazione del proprio scopo, come risulta dal punto 52 della presente sentenza.

60

Nondimeno, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 85 delle conclusioni, il divieto imposto al fornitore di richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore è utile solo a scongiurare il rischio che il fornitore proceda ad incassare il prezzo prima della scadenza del termine per il recesso.

61

Ora, se tale rischio si invera, il comportamento del fornitore infrange in sé il divieto enunciato dalla disposizione controversa, la quale deve essere considerata una misura appropriata e proporzionata a raggiungere il proprio scopo, come risulta dai punti 54-57 della presente sentenza.

62

È perciò giocoforza constatare che il divieto imposto al fornitore di richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore eccede quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito.

63

Alla questione posta dal giudice remittente si deve pertanto rispondere che l’art. 29 CE non osta ad una normativa nazionale che vieta al fornitore, nell’ambito di una vendita a distanza transfrontaliera, di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto, ma osta a che, in applicazione di tale normativa, sia vietato, prima della scadenza di detto termine, richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore.

Sulle spese

64

Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’art. 29 CE non osta ad una normativa nazionale che vieta al fornitore, nell’ambito di una vendita a distanza transfrontaliera, di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto, ma osta a che, in applicazione di tale normativa, sia vietato, prima della scadenza di detto termine, richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.