Cause riunite C-200/07 e C-201/07
Alfonso Luigi Marra
contro
Eduardo De Gregorio e Antonio Clemente
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)
«Rinvio pregiudiziale — Parlamento europeo — Volantino contenente affermazioni ingiuriose formulate da un suo membro — Domanda di risarcimento del danno morale — Immunità dei membri del Parlamento europeo»
Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 26 giugno 2008 I ‐ 7932
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 ottobre 2008 I ‐ 7949
Massime della sentenza
Questioni pregiudiziali – Procedura
(Art. 234 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23)
Privilegi e immunità delle Comunità europee – Membri del Parlamento europeo – Immunità per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 9)
Privilegi e immunità delle Comunità europee – Membri del Parlamento europeo – Immunità per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni
(Art. 10 CE; Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, artt. 9 e 19; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 6, n. 3)
L’art. 23, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia conferisce al Parlamento il diritto di presentare osservazioni sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su atti che siano stati emanati «congiuntamente» da quest’ultimo e dal Consiglio dell’Unione europea. Questa disposizione non riconosce quindi espressamente al Parlamento il diritto di presentare osservazioni in cause come quelle che riguardano il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee nonché il regolamento interno del Parlamento.
Tuttavia, atteso che detto art. 23 riconosce al Parlamento il diritto di presentare osservazioni scritte nelle cause vertenti sulla validità o sull’interpretazione di un atto del quale esso sia colegislatore, un tale diritto dev’essergli a fortiori riconosciuto allorché si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di un atto, come il regolamento interno, adottato da tale istituzione in veste di unico autore.
(v. punti 21-22)
L’art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee enuncia il principio dell’immunità dei deputati europei per le opinioni o i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. Atteso che tale articolo non fa alcun rinvio ai diritti nazionali, la portata di tale immunità dev’essere determinata unicamente sulla scorta del diritto comunitario.
Una siffatta immunità dev’essere considerata, in quanto intesa a tutelare la libertà di espressione e l’indipendenza dei deputati europei, come un’immunità assoluta che osta a qualunque procedimento giudiziario che sia fondato su un’opinione espressa o un voto emesso nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Pertanto, nell’ambito di un’azione promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso, il giudice nazionale è tenuto a non dar seguito all’azione promossa nei confronti del deputato di cui trattasi qualora ritenga che quest’ultimo goda dell’immunità prevista dall’art. 9 di detto Protocollo. Infatti, il rispetto di tale disposizione si impone a tale giudice nonché al Parlamento europeo. Atteso che tale immunità non può essere revocata da quest’ultimo, detto giudice è tenuto a non dar seguito all’azione di cui trattasi.
(v. punti 26-27, 44, 46 e dispositivo)
Le norme comunitarie relative alle immunità dei membri del Parlamento europeo devono essere interpretate nel senso che, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso, il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione non è tenuto a domandare al Parlamento di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell’immunità prevista dall’art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento europeo dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa di tale immunità.
Il Protocollo non prevede infatti la competenza del Parlamento a verificare, in caso di procedimenti giudiziari nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni o dei voti da costui espressi, se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’immunità. Una valutazione del genere rientra pertanto nella competenza esclusiva dei giudici nazionali chiamati ad applicare tale disposizione, i quali non possono che trarre le conseguenze di tale immunità, ove constatino che le opinioni e i voti di cui trattasi sono stati espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Peraltro, anche ove il Parlamento, a seguito della richiesta del deputato europeo di cui trattasi, adotti, sul fondamento del regolamento interno, una decisione di difesa dell’immunità, tale decisione costituisce un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali.
Tuttavia il giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che lo stesso deputato ha presentato al Parlamento europeo una richiesta di difesa della suddetta immunità, ai sensi dell’art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento, deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere.
Trova infatti applicazione, nell’ambito di una tale controversia, l’obbligo di leale collaborazione tra le istituzioni europee e le autorità nazionali, quale sancito dall’art. 10 CE e ribadito dall’art. 19 del Protocollo, che si impone tanto alle autorità giudiziarie degli Stati membri allorché agiscono nell’ambito delle loro competenze quanto alle istituzioni comunitarie e che assume una particolare importanza ove tale collaborazione riguardi le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull’applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell’ordinamento giuridico nazionale. Il Parlamento e le autorità giudiziarie nazionali devono quindi collaborare al fine di evitare qualunque conflitto nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del Protocollo.
(v. punti 32-33, 39, 41-42, 46 e dispositivo)