Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2008 — Commissione / Spagna

(causa C-196/07)

«Inadempimento di uno Stato — Politica della concorrenza — Concentrazioni — Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione — E.ON/Endesa»

1. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25-26)

2. 

Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione ad opera del parere motivato — Termine impartito allo Stato membro — Cessazione posteriore dell’inadempimento — Interesse al proseguimento dell’azione — Eventuale responsabilità dello Stato membro (Art. 226 CE) (v. punti 27-28)

3. 

Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punto 30)

4. 

Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione — Mezzi difensivi — Contestazione della legittimità della decisione — Irricevibilità — Limiti — Atto inesistente (Artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 34-38)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M. 4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 def.] e dell’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 (caso COMP/M. 4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 def.)

Dispositivo

1) 

Non avendo soppresso:

le condizioni nn. 1-6, 8 e 17 imposte dalla decisione della Commissione nazionale per l’energia, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 def.], e

le condizioni modificate nn. 1, 10, 11 e 15, imposte dalla decisione del Ministro dell’Industria, del Turismo e del Commercio, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 [caso COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 def.], entro i termini stabiliti,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2 di entrambe tali decisioni.

2) 

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2008 — Commissione / Spagna

(causa C-196/07)

«Inadempimento di uno Stato — Politica della concorrenza — Concentrazioni — Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione — E.ON/Endesa»

1. 

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25-26)

2. 

Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione ad opera del parere motivato — Termine impartito allo Stato membro — Cessazione posteriore dell’inadempimento — Interesse al proseguimento dell’azione — Eventuale responsabilità dello Stato membro (Art. 226 CE) (v. punti 27-28)

3. 

Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punto 30)

4. 

Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione — Mezzi difensivi — Contestazione della legittimità della decisione — Irricevibilità — Limiti — Atto inesistente (Artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 34-38)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M. 4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 def.] e dell’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 (caso COMP/M. 4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 def.)

Dispositivo

1) 

Non avendo soppresso:

le condizioni nn. 1-6, 8 e 17 imposte dalla decisione della Commissione nazionale per l’energia, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 def.], e

le condizioni modificate nn. 1, 10, 11 e 15, imposte dalla decisione del Ministro dell’Industria, del Turismo e del Commercio, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 [caso COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 def.], entro i termini stabiliti,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2 di entrambe tali decisioni.

2) 

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.