Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2008 — Commissione / Spagna
(causa C-196/07)
«Inadempimento di uno Stato — Politica della concorrenza — Concentrazioni — Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione — E.ON/Endesa»
1. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25-26) |
2. |
Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione ad opera del parere motivato — Termine impartito allo Stato membro — Cessazione posteriore dell’inadempimento — Interesse al proseguimento dell’azione — Eventuale responsabilità dello Stato membro (Art. 226 CE) (v. punti 27-28) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punto 30) |
4. |
Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione — Mezzi difensivi — Contestazione della legittimità della decisione — Irricevibilità — Limiti — Atto inesistente (Artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 34-38) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M. 4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 def.] e dell’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 (caso COMP/M. 4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 def.)
Dispositivo
1) |
Non avendo soppresso:
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2 di entrambe tali decisioni. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2008 — Commissione / Spagna
(causa C-196/07)
«Inadempimento di uno Stato — Politica della concorrenza — Concentrazioni — Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione — E.ON/Endesa»
1. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25-26) |
2. |
Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione ad opera del parere motivato — Termine impartito allo Stato membro — Cessazione posteriore dell’inadempimento — Interesse al proseguimento dell’azione — Eventuale responsabilità dello Stato membro (Art. 226 CE) (v. punti 27-28) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione — Criteri di valutazione — Difficoltà di esecuzione — Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punto 30) |
4. |
Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione — Mezzi difensivi — Contestazione della legittimità della decisione — Irricevibilità — Limiti — Atto inesistente (Artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 34-38) |
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M. 4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 def.] e dell’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 (caso COMP/M. 4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 def.)
Dispositivo
1) |
Non avendo soppresso:
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2 di entrambe tali decisioni. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |