Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione / Spagna

(causa C-189/07)

«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 — Regolamenti (CE) nn. 2406/96 e 850/98 — Regime di controllo nel settore della pesca — Norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti — Controlli e ispezioni non soddisfacenti — Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni — Esecuzione delle sanzioni — Inadempimento di ordine generale alle disposizioni di un regolamento — Produzione dinanzi alla Corte di elementi probatori integrativi volti a dimostrare la generalità e la persistenza — Ammissibilità»

1. 

Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Inadempimento d’ordine generale alle disposizioni di un regolamento (Art. 226 CE) (v. punti 27-31)

2. 

Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Esercizio discrezionale — Natura obiettiva — Origine dell’inadempimento — Irrilevanza (Art. 226 CE) (v. punti 33-34)

3. 

Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Misure di controllo — Obblighi di controllo e di repressione a carico degli Stati membri — Portata (Regolamento del Consiglio n. 2847/93, artt. 1, 2 e 31, n. 2) (v. punti 35-40)

4. 

Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 82)

5. 

Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di contingenti di pesca — Misure di controllo (Regolamento del Consiglio n. 2847/93, art. 31) (v. punto 124)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Violazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334, pag. 1), e 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125, pag. 1) — Controlli insoddisfacenti — Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni.

Dispositivo

1) 

Il Regno di Spagna,

non avendo effettuato in modo soddisfacente il controllo e l’ispezione, nel suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità, dell’esercizio della pesca, ed in particolare delle attività di sbarco e commercializzazione di specie soggette a disposizioni relative alla taglia minima in forza dei regolamenti (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca, e non avendo destinato le risorse umane necessarie al controllo e all’ispezione dell’esercizio della pesca, nonché

non avendo provveduto con sufficiente fermezza all’adozione dei provvedimenti opportuni nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di pesca, segnatamente tramite l’avvio di azioni amministrative o penali e l’irrogazione ai suddetti responsabili di sanzioni dissuasive,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2008 — Commissione / Spagna

(causa C-189/07)

«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 — Regolamenti (CE) nn. 2406/96 e 850/98 — Regime di controllo nel settore della pesca — Norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti — Controlli e ispezioni non soddisfacenti — Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni — Esecuzione delle sanzioni — Inadempimento di ordine generale alle disposizioni di un regolamento — Produzione dinanzi alla Corte di elementi probatori integrativi volti a dimostrare la generalità e la persistenza — Ammissibilità»

1. 

Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Inadempimento d’ordine generale alle disposizioni di un regolamento (Art. 226 CE) (v. punti 27-31)

2. 

Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Esercizio discrezionale — Natura obiettiva — Origine dell’inadempimento — Irrilevanza (Art. 226 CE) (v. punti 33-34)

3. 

Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Misure di controllo — Obblighi di controllo e di repressione a carico degli Stati membri — Portata (Regolamento del Consiglio n. 2847/93, artt. 1, 2 e 31, n. 2) (v. punti 35-40)

4. 

Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 82)

5. 

Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di contingenti di pesca — Misure di controllo (Regolamento del Consiglio n. 2847/93, art. 31) (v. punto 124)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Violazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334, pag. 1), e 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125, pag. 1) — Controlli insoddisfacenti — Mancata adozione di misure adeguate a sanzionare le infrazioni.

Dispositivo

1) 

Il Regno di Spagna,

non avendo effettuato in modo soddisfacente il controllo e l’ispezione, nel suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità, dell’esercizio della pesca, ed in particolare delle attività di sbarco e commercializzazione di specie soggette a disposizioni relative alla taglia minima in forza dei regolamenti (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e 26 novembre 1996, n. 2406, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca, e non avendo destinato le risorse umane necessarie al controllo e all’ispezione dell’esercizio della pesca, nonché

non avendo provveduto con sufficiente fermezza all’adozione dei provvedimenti opportuni nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di pesca, segnatamente tramite l’avvio di azioni amministrative o penali e l’irrogazione ai suddetti responsabili di sanzioni dissuasive,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.