Causa C-185/07
Allianz SpA, già Riunione Adriatica di Sicurtà SpA,
e
Generali Assicurazioni Generali SpA
contro
West Tankers Inc.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords)
«Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Competenza di un giudice di uno Stato membro a pronunciare un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di avviare o proseguire un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale — Convenzione di New York»
Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 4 settembre 2008 I ‐ 666
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 I ‐ 686
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 1, n. 2, lett. d), e 5, punto 3)
L'emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Infatti, se in base all'oggetto della controversia, vale a dire in base alla natura dei diritti da tutelare in un procedimento, quali quelli a fondamento di una domanda di risarcimento danni, un procedimento rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, altresì vi rientra una questione preliminare riguardante l'applicabilità e, in particolare, la validità di un accordo arbitrale.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza basata sull'esistenza di un accordo arbitrale e comprendente la questione della validità di quest’ultimo rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento n. 44/2001, e che quindi spetta esclusivamente a tale giudice statuire su tale eccezione e sulla propria competenza ai sensi degli artt. 1, n. 2, lett. d), e 5, punto 3, di tale regolamento.
Pertanto, il fatto di impedire, mediante un’«anti-suit injunction», ad un giudice di uno Stato membro, di regola competente per dirimere una controversia ai sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), di tale regolamento, sull'applicabilità stessa di quest’ultimo alla controversia dinanzi ad esso sottoposta equivale necessariamente a togliergli il potere di statuire sulla propria competenza in forza del regolamento in questione.
Ne consegue, anzitutto, che un’«anti-suit injunction» non rispetta il principio generale secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta. Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro.
Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell'esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l'ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta «anti-suit injunction» va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001.
Infine, se attraverso un’«anti-suit injunction» fosse impedito al giudice nazionale di esaminare egli stesso la questione preliminare di validità o di applicabilità dell'accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest’ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l'accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.
Tale conclusione è avvalorata dall'art. II, n. 3, della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958, secondo la quale spetta al tribunale di uno Stato contraente, investito di una controversia riguardante una questione rispetto alla quale le parti hanno concluso un accordo arbitrale, rimettere le parti, su domanda di una di esse, dinanzi al tribunale arbitrale, a meno che accerti che il detto accordo è caduco, inoperante o inapplicabile.
(v. punti 26-31, 33-34 e dispositivo)